
È senza dubbio una delle vicende più curiose mai approdate al Tribunale federale. Parliamo del ricorso inoltrato ai giudici di Mon Repos lo scorso maggio da un cittadino macedone di 51 anni, oggetto di un provvedimento di espulsione deciso dall’Ufficio della migrazione del Canton Basilea.
L’uomo, dopo aver trascorso due anni in Svizzera tra il 1985 e il 1987 vi è entrato definitivamente sotto falso nome nel 1990. Stabilitosi a Zurigo, aveva sposato una cittadina elvetica dalla quale aveva poi divorziato quattro anni più tardi. In seguito a due condanne a dodici e sei mesi di detenzione per consumo e spaccio di droga le autorità zurighesi avevano rifiutato di rinnovargli il permesso di soggiorno e nel 1996 l’Ufficio della migrazione gli ha imposto un divieto di entrata in Svizzera a tempo indeterminato e lo aveva espulso.
Tornato in Macedonia l’uomo si era risposato nel 1998 e aveva di nuovo divorziato due anni più tardi. Nel 2001, sempre in Macedonia, si era invece sposato con una cittadina elvetica di 11 anni più vecchia. Tornato con la terza moglie in Svizzera, a Basilea, nel 2002 aveva ottenuto un permesso di dimora e nel 2007 un permesso di domicilio.
Ma nel 2009 era ricaduto nella spirale della droga ed era stato nuovamente condannato al pagamento di una multa e a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere per possesso di 55 grammi di eroina. Le autorità lo avevano avvertito del rischio di revoca del permesso di dimora se non si fosse rimesso in riga, ma l’uomo era stato nuovamente condannato nel 2013 a 3 anni di carcere, due dei quali sospesi, per traffico di 5kg di eroina. L’anno successivo gli è stato infine ritirato il permesso di dimora e gli è stato intimato di lasciare il Paese.
Il cittadino macedone ha quindi inutilmente ricorso in appello, fino a giungere al Tribunale federale. Ma i giudici di Mon Repos hanno respinto anche il suo ultimo ricorso. Nonostante si fosse integrato nel tessuto sociale, a pesare sono stati i suoi numerosi procedimenti penali. Gli interessi privati del ricorrente, hanno stabilito i giudici, non prevalgono sull’interesse pubblico.
Il Tribunale ha quindi confermato la decisione della autorità basilesi e ha posto a suo carico le spese processuali, pari a 2'000 franchi.
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