
Picchiare uno straniero può implicare di per sé il reato di discriminazione razziale, ma solo se chi assiste all'atto può chiaramente riconoscere che la vittima è aggredita proprio per la sua razza, etnia o religione. È quando ha stabilito il Tribunale federale (TF), che ha accolto il ricorso di un giovane naziskin. Il giovane e un suo "camerata" si erano scatenati a tre riprese nel maggio 2002 contro due tamil e un bosniaco handicappato che avevano incontrato di notte per le strade di Lucerna. Al bosniaco avevano perfino strappato il bastone che gli serviva per camminare, per usarlo contro di lui. I due aggressori, che avevano allora 18 e 20 anni, non avevano mai nascosto il loro odio per gli stranieri. In seconda istanza, il Tribunale cantonale lucernese aveva inflitto tre anni e mezzo di reclusione al più vecchio e tre anni al più giovane per lesioni gravi, violazione della legge sulle armi e anche discriminazione razziale. A suo avviso, anche se non avevano proferito insulti razzisti nei confronti delle vittime, il carattere razzista dell'aggressione era chiaro dall'abbigliamento dei due: pullover di marca "Londsdale" e giubbotti "bomber", con all'esterno cucite le scritte "SS-Totenkopfverbände" e "skinhead". In ultima istanza, il TF non condivide questo ragionamento. Esso ammette che un semplice atto di violenza può da solo implicare il reato di discriminazione razziale, anche se non è accompagnato da affermazioni razziste. A una condizione tuttavia: che per "l'osservatore esterno medio" sia chiaramente riconoscibile che la vittima è aggredita in ragione della sua razza, etnia o religione. Nel caso concreto, aggiungono i giudici losannesi, sussisteva la possibilità che qualcuno potesse osservare le aggressioni compiute contro i tre stranieri. Tuttavia - aggiungono - non avrebbero potuto riconoscerne il carattere razzista. ATS
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