
Un contribuente, pur essendo ateo, non ha diritto ad una riduzione delle imposte se il Cantone preleva dalla cassa generale i fondi necessari per i salari dei pastori della Chiesa riformata, come avviene a Berna. Questa pratica non lede la libertà religiosa e di coscienza dei cittadini, sostiene il Tribunale federale (TF) in una sentenza pubblicata oggi che conferma una precedente decisione del Tribunale cantonale. Le modalità di finanziamento del clero variano in modo sensibile da cantone a cantone. La donna era uscita dalla Chiesa evangelico-riformata del canton Berna nel 1991 e da allora non ha più pagato le imposte di culto. Nel 2006 ha poi chiesto che le sue imposte cantonali fossero ridotte dello 0,813%, ossia della quota che il cantone preleva dalla cassa generale per gli stipendi dei pastori. Nel ricorso inoltrato al TF, la donna, che si professa libera pensatrice, giudica inaccettabile che sia tenuta a partecipare al finanziamento dei salari dei 445 pastori bernesi. Questo obbligo a suo avviso lede le sue libertà religiosa e di coscienza. Per il TF è comprensibile che la donna, essendo atea, non desideri contribuire indirettamente alla paga del clero. Il Canton Berna non viola però in alcun modo la sua libertà di coscienza dato che dall'imposizione fiscale non deriva alcun obbligo religioso, rilevano i giudici di Losanna. Il TF indica inoltre che il gettito delle tasse per principio non ha scopi precisi. I doveri fiscali dei cittadini non possono quindi essere contestati con argomenti relativi alla finalità delle imposte. I giudici federali fondano la loro sentenza anche sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che si è pronunciata più volte su richieste di limitazioni del prelievo fiscale motivate con considerazioni religiose o filosofiche. Ad esempio un antimilitarista non è autorizzato a rinunciare al dovere delle imposte per ragioni di coscienza argomentando con il fatto che il 40% del gettito è destinato all'acquisizione di armamenti. Per la Corte di Strasburgo, i motivi di coscienza non permettono neppure di limitare i contributi alle assicurazioni sociali se queste finanziano l'aborto. Infine il TF sostiene che una modestissima partecipazione dello 0,8%, tenuto conto anche del gran numero di contribuenti bernesi, non può essere considerata un sostegno effettivo a una comunità religiosa. (Sentenza 2C_360/2010 del 22 novembre 2011) ATS
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