
Ha tentato la via del cavillo ma per un 39enne cittadino portoghese non c’è stato nulla da fare. Il Tribunale federale (TF) ha infatti respinto il ricorso presentato contro la revoca del suo permesso di domicilio, decisa dal Dipartimento di sicurezza ed economia del Canton Ginevra nell’aprile del 2016 a causa della grave condanna penale a suo carico.
Tre anni prima l'uomo era infatti stato riconosciuto colpevole di omicidio e infrazione alla Legge federale sulle armi e condannato a una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi. La sentenza del Tribunale criminale ginevrino era stata parzialmente ribaltata dalla Camera penale d'appello e di revisione, che aveva portato a 10 gli anni di reclusione e gli aveva imposto di seguire un trattamento ambulatoriale. L’uomo si era appellato al TF, ma nell’ottobre del 2015 la Corte federale aveva respinto il suo ricorso confermando la sentenza della Camera penale.
In seguito alla decisione delle autorità ginevrine di ritirargli il permesso di domicilio, il 39enne aveva dovuto percorrere un iter giudiziario che lo aveva portato ad appellarsi al Tribunale amministrativo, alla Camera amministrativa della Corte di giustizia e, in ultima istanza, al Tribunale federale.
Nel suo ricorso l’uomo aveva inutilmente fatto leva su un presunto accertamento inesatto dei fatti da parte della Corte di giustizia, sperando che questo cavillo avrebbe potuto invalidarne la sentenza. Secondo il 39enne, la Corte avrebbe ritenuto "a torto" che l'espulsione fosse da attuare "al momento della sua scarcerazione", ovvero "in contrasto con quanto stabilito dal Dipartimento di sicurezza, ovvero la revoca del suddetto permesso una volta passata in giudicato la decisione". Facendo leva su questo presunto errore, il ricorrente aveva postulato in via principale l'annullamento della revoca del permesso C e, in via subordinata, l'attuazione dell'espulsione una volta conclusa la terapia ambulatoriale e non dopo la sua scarcerazione.
La sua tesi è però stata totalmente respinta dai giudici di Mon Repos. La giurisprudenza, si legge nella sentenza del 21 settembre scorso, "dà ragione alle autorità cantonali, che hanno il diritto di revocare il permesso di domicilio e di attuare l’espulsione del ricorrente subito dopo la sua scarcerazione (nel caso in questione, dopo la liberazione condizionale), senza alcun ostacolo posto dalla misura terapeutica", che potrà seguire anche in patria. La revoca del permesso, infine, è stata ritenuta giustificata e proporzionale ai sensi dell'Art. 96 LStr.
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