
La decisione dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) di ridurre e poi abolire gli aiuti finanziari ai consultori in Ticino, nei Grigioni e a Turgovia rispetta il principio di uguaglianza e non viola il divieto d'arbitrio. Lo ha stabilito oggi il Tribunale amministrativo federale (TAF) respingendo diversi ricorsi in materia. Nel 2016 l’UFU aveva comunicato a quattro consultori - il Consultorio Giuridico Donna & Lavoro della Federazione delle associazioni femminili ticinesi (FAFTPlus), il Consultorio Sportello Donna dell'Associazione Dialogare, la Beratung Arbeit und Beruf (BAB) della Federazione delle associazioni femminili grigionesi e la Infostelle Frau + Arbeit della Federazione delle associazioni femminili turgoviesi - che gli aiuti finanziari concessi sulla base della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) sarebbero stati progressivamente ridotti e poi eliminati dal 2019. Secondo i quattro consultori questa decisione violerebbe il principio dell'applicazione paritaria e priva di arbitri del diritto. Questa riduzione della sovvenzioni, fa notare il TAF, è stata applicata su ordine del Consiglio federale. Le modalità di riduzione degli aiuti finanziari e la decisione di trasferire gli importi in questione ad altri programmi promozionali rispettano il principio di uguaglianza e il divieto d'arbitrio. All'Ufficio dell'uguaglianza, in quanto autorità inferiore, "non si può rimproverare di aver ecceduto o abusato nel proprio potere di apprezzamento", precisano ancora i giudici. Il TAF sottolinea che la sentenza è definitiva e non può essere oggetto di un ricorso al Tribunale federale (Sentenza del 31 gennaio 2018 riguardante B-2184/2017, B-2387/2017, B-2476/2017 et B-2603/2017)
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