
Svizzera e Italia possono ormai scambiarsi informazioni fiscali. Il Protocollo che modifica la convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni (CDI) è entrato in vigore il 13 luglio dopo che le procedure di ratifica si sono concluse in entrambi i Paesi, indica in una nota diramata oggi il Dipartimento federale delle finanze (DFF).
La CDI - aggiunge il DFF - soddisfa ora il vigente standard internazionale sullo scambio di informazioni su domanda, ossia le esigenze dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale.
Il dipartimento precisa che la nuova disposizione riguardante lo scambio di informazioni su richiesta è applicabile per fatti avvenuti dal 23 febbraio 2015, giorno in cui Svizzera e Italia avevano firmato il Protocollo. Quest'ultimo modifica la Convenzione del 1976 in materia di doppia imposizione.
L'accordo entra in vigore dopo anni di difficili negoziati e polemiche e permette alla Svizzera di uscire dalla "black list" italiana dei paradisi fiscali.
Il testo fa parte della "road map" tra Italia e Svizzera volta a regolare tutta una serie di questioni fiscali tra i due Paesi.
Frontalieri
Il pomo della discordia riguardante i frontalieri è stato trattato a parte e un accordo è stato raggiunta lo scorso dicembre. Oggi Ticino, Grigioni e Vallese prelevano le imposte alla fonte, ne conservano il 68,8% e versano il rimanente 31,2% all'Italia. Secondo i termini dell'intesa invece i tre Cantoni raccoglieranno ciascuno il 70% (al massimo, dice il testo) dell'imposta dovuta secondo i loro parametri. Il Ticino chiedeva l'80%.
L'Italia dal canto suo applicherà le imposte secondo il proprio tariffario e poi, per evitare la doppia imposizione, sottrarrà quanto il frontaliere ha già pagato in Svizzera.
Il problema frontalieri non è però ancora risolto completamente: Roma si riserva infatti il diritto di interrompere l'intesa qualora Berna ostacolasse la libera circolazione delle persone per l'applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa.
Le trattative si erano anche complicate per le misure adottate dal Canton Ticino nei confronti di residenti (permessi B) e frontalieri, come l'estratto obbligatorio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Per evitare abusi, il testo definisce in modo rigoroso il lavoratore che può fregiarsi dello statuto di frontaliere: si tratta di persone che vivono nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine e che, in via di principio, ritornano quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
L'accordo si fonda inoltre sul principio di reciprocità (si applica dunque allo stesso modo per il ticinese che quotidianamente si reca al lavoro a Milano) e sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni.
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