
Una 41enne cittadina ecuadoriana dovrà lasciare la Svizzera dopo avervi soggiornato per quasi 20 anni. Lo ha recentemente stabilito il Tribunale amministrativo federale, respingendo il suo ricorso contro una decisine della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che si era opposta al rilascio di un permesso di domicilio nonostante il preavviso positivo delle autorità cantonali.La vicenda ha inizio nel 2000, anno in cui la donna era entrata illegalmente nel nostro Paese per poi soggiornarvi con il compagno e il figlio, nato l’anno successivo. I tre, è risultato dai verbali della Polizia, si erano stabiliti a Losanna e sono nel 2006 le autorità vodesi avevano saputo della sua presenza sul suolo elvetico. Da qui la decisione del Servizio della popolazione di allontanarla, cui la donna non aveva dato seguito.
Il 18 agosto 2006 l’allora Ufficio federale della migrazione aveva emesso a suo carico anche un divieto d’entrata della durata di 3 anni, ma non era stato possibile notificare la decisione alla diretta interessata.
Due anni più tardi il Servizio delle popolazione vodese, constatato che la donna soggiornava e lavorava ancora in Svizzera, le aveva nuovamente imposto di lasciare la Svizzera entra un mese. La donna era stata convocata per inizio febbraio 2009 per organizzare il suo rinvio, ma non si era presentata. A fine dicembre 2011 il compagno aveva chiesto alle autorità vodesi il rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari per tutta la famiglia. La richiesta era stata accolta il 12 ottobre 2012.
Nel 2017 la donna, che nel frattempo si era separata dal compagno, si era rivolta al Servizio della popolazione chiedendo il rilascio anticipato di un permesso di domicilio “per poter avere più stabilità”. Le autorità vodesi si erano dette disponibili a concederle un permesso C previo preavviso della SEM. Preavviso che non era stato concesso, da qui il ricorso, datato 12 giugno 2018, al TAF.
I giudici sangallesi le hanno tuttavia dato torto. Pur non essendo in disoccupazione o dipendente dall’assistenza, il percorso professionale della donna non è stato ritenuto sufficiente a giustificare il rilascio anticipato di un permesso C. La decisione negativa, si legge nella sentenza del 29 aprile scorso, non mette in discussione il suo diritto a restare in Svizzera e la 41enne potrà nuovamente chiedere un permesso di domicilio i via ordinaria dopo 10 anni di soggiorno (legale) in Svizzera. Ovvero tra 3 anni.
(Sentenza F-3419/2018 del 29 aprile 2019)
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