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Svizzera
"Si è autoinflitta delle ferite per paura del padre"
"Si è autoinflitta delle ferite per paura del padre"
"Si è autoinflitta delle ferite per paura del padre"
Redazione
7 anni fa
Una famiglia cecena potrà verosimilmente ottenere l'asilo in Svizzera per motivi umanitari

Una triste storia di violenza domestica emerge da una recente sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF). Protagonista è una famiglia cecena - madre, padre e 3 figli - che nel 2013 era entrata in Svizzera dall'Austria, depositando una domanda d'asilo.

In virtù dell'Accordo di Dublino (secondo cui lo Stato membro competente all'esame della domanda d'asilo è lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell'Unione europea, ndr) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non era entrata in merito e li aveva rinviati in Austria. Il 31 ottobre 2018 la donna aveva presentato un nuova domanda d'asilo per sé e per i suoi tre figli, spiegando che il marito aveva a sua volta ritirato la domanda d'asilo presentata in Austria e denunciando il comportamento violento di quest'ultimo.

Anche in questo caso la SEM non era entrata in materia imponendo loro di lasciare la Svizzera, ma i giudici sangellesi hanno bloccato il rinvio. Da diversi rapporti medici è infatti emerso che uno dei figli soffre di epilessia, che la figlia si era autoinflitta delle ferite ai posi a all'avambraccio poiché terrorizzata da un ritorno in Cecenia in quanto era stata regolarmente picchiata dal padre. I più recenti rapporti medici, datati 7 e 15 febbraio 2019, avevano definito "estremamente complessa" la situazione della famiglia. Il terzo figlio, inoltre, presenta i sintomi di "una patologia psichiatrica più complessa di quanto inizialmente stabilito".

Considerati questi elementi il Tribunale ha stabilito che la SEM dovrà nuovamente valutare il loro caso tenendo conto di eventuali motivi umanitari. In base all'Art. 17 del regolamento Dublino III, infatti, un Paese può far valere una clausola di sovranità e decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale anche se normalmente non è tenuto a farlo. La SEM dovrà quindi entrare nel merito della domanda d'asilo della famiglia "per ragioni umanitarie".

(Sentenza E-361/2019 del 22 febbraio 2019)

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