
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul canone radiotelevisivo riscossa indebitamente dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) deve essere rimborsata - tenendo conto della prescrizione - ai privati che hanno avanzato la richiesta entro i termini previsti. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) in una sentenza pubblicata oggi.
Nell'aprile del 2015, il TF aveva giudicato che il canone radio-tv non dovesse essere sottoposto all'IVA. In seguito, un privato si era rivolto alla Billag, chiedendo che gli fosse restituita la tassa incassata impropriamente, vale a dire 45 franchi e 35 centesimi.
Davanti al rifiuto dell'azienda, questi aveva interpellato il Tribunale amministrativo federale (TAF) che, nel gennaio 2017, gli aveva dato ragione, ordinando all'UFCOM di rimborsare l'IVA all'interessato. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) si era allora rivolto ai giudici del TF, che ha però dato ragione ai colleghi sangallesi.
Stando a Mon Repos, al più tardi nel luglio 2015, quando il cittadino aveva inoltrato la propria domanda, l'ufficio federale avrebbe dovuto riconoscere che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sul canone radiotelevisivo era contrario al diritto federale. Partendo da questo presupposto, avrebbe quindi dovuto chiedere all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di restituire i soldi incassati a torto.
Tuttavia, la corte losannese ritiene che il diritto al rimborso possa essere sottoposto a prescrizione. L'UFCOM poteva richiedere una correzione dei suoi conti solo per il periodo tra il 2010 e il 2015 e dunque ogni pretesa antecedente è da ritenersi prescritta.
Il TF precisa inoltre che il privato coinvolto nella vicenda ha preteso la restituzione dell'IVA rispettando le scadenze. Per inoltrare la propria rivendicazione aveva infatti a disposizione un anno di tempo dopo la sentenza del Tribunale federale datata aprile 2015.
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

