
L’ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD), che regola nel dettaglio le condizioni per il diritto a questa “rendita ponte”, è stata posta in consultazione oggi fino al prossimo 11 febbraio. Il Consiglio federale non ha invece ancora deciso la data dell’entrata in vigore dei nuovi aiuti destinati agli over 60 senza più indennità di disoccupazione.
Cosa prevede la legge approvata in giugno dal Parlamento
La legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è stata approvata dal Parlamento lo scorso 19 giugno. Lo scopo di questi aiuti è evitare che gli ultrasessantenni senza più un impiego siano costretti, a pochi anni dalla pensione, a consumare i loro risparmi e gli averi della previdenza professionale e a fare ricorso all’assistenza sociale per sopravvivere. Per avervi diritto occorre aver esercitato un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo sufficientemente lungo e disporre di una sostanza modesta.
Le prestazioni transitorie sono state concepite rifacendosi alla legge federale sulle prestazioni complementari (PC) all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Per aver diritto alle prestazioni transitorie è stato però fissato un limite di sostanza pari alla metà di quella consentita ai beneficiari di PC. Le persone sole potranno ottenere gli aiuti per disoccupati anziani solo se dispongono di una sostanza inferiore ai 50’000 franchi, per le coppie spossate la soglia è di 100’000 franchi.
Gli averi della previdenza professionale non saranno inclusi nel calcolo della sostanza netta se non superano i 500’000 franchi. Questo capitale, assieme alla rendita AVS, dovrebbe bastare a garantire a una persona sola un reddito annuo leggermente superiore alle spese coperte dalla “rendita ponte” o dalle prestazioni complementari. Per valutare la soglia di sostanza non si terrà conto degli immobili ad uso proprio, ma nemmeno dei relativi debiti ipotecari.
L’ordinanza posta in consultazione oggi disciplina anche l’estinzione anticipata del diritto alle prestazioni transitorie. Una persona che una volta raggiunta l’età di pensionamento ordinaria dovrà presumibilmente far capo alla prestazioni complementari AVS, avrà diritto alla “rendita ponte” solo fino a quando potrà ricevere il pensionamento anticipato. Il diritto alle PC dovrà essere verificato d’ufficio dagli organi competenti.
Per quanto riguarda le misure d’integrazione, i disoccupati anziani dovranno partecipare ai provvedimenti proposti dagli Uffici regionali di collocamento, ma si terrà conto anche di altre attività che svolgono come il volontariato, la partecipazione a corsi di lingue, le misure di coaching e l’assistenza a familiari o conoscenti.
Una legge da attuare in breve tempo
Il Consiglio federale è cosciente del fatto che la nuova legge sulle prestazioni transitorie ai disoccupati anziani debba essere attuata il più rapidamente possibile, ma l’emanazione dell’ordinanza e i lavori di attuazione hanno richiesto “un certo tempo”, precisa nel commento all’ordinanza. La data dell’entrata in vigore non è stata fissata oggi, ma il calendario è stato definito in modo che la legge possa entrare in vigore il prossimo primo luglio.
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