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Svizzera
Primo accordo di doppia imposizione firmato con Danimarca
Redazione
17 anni fa

La Svizzera e la Danimarca hanno firmato a Copenaghen una nuova convenzione di doppia imposizione (CDI). Si tratta del primo accordo del genere firmato dalla Confederazione sulla base degli standard dell'OCSE, indica in una nota il Dipartimento federale delle finanze (DFF). La CDI contiene la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il 13 marzo scorso, cedendo alla pressione internazionale, il Consiglio federale aveva deciso di adeguarsi agli standard OCSE, di fatto annullando la distinzione tra evasione e frode fiscale nei riguardi dell'estero. Per non figurare più sulla cosiddetta "lista grigia" allestita dal Segretariato dell'OCSE su mandato degli Stati del G-20, devono essere firmate almeno dodici CDI secondo gli standard OCSE. Sinora la Svizzera ha negoziato con tredici Stati una nuova clausola di assistenza amministrativa. Sono già stati parafati - ma non ancora firmati - trattati analoghi con Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Gran Bretagna, Austria, Finlandia e Qatar. Il Consiglio federale ha dato il via libera per la firma delle CDI con Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico e Gran Bretagna. Le altre CDI parafate saranno prossimamente sottoposte al governo per l'approvazione e per la firma. Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, in occasione dei negoziati con la Danimarca sono stati modificati anche altri punti della CDI. Nell'attuale convenzione il diritto d'imposizione dei dividendi spetta esclusivamente allo Stato di residenza. Lo Stato della fonte non ha alcun diritto di prelevare imposte sui dividendi (vale il cosiddetto tasso zero). Nella CDI riveduta, il tasso zero si applica ancora soltanto ai dividendi a partire da una partecipazione al capitale superiore al 10% e ai dividendi versati agli istituti di previdenza del primo, secondo e terzo pilastro. Per tutti gli altri dividendi, il rispettivo Stato della fonte ha un diritto d'imposizione massimo del 15%. Inoltre, la regolamentazione concernente le pensioni della previdenza privata è stata riveduta. Mentre in base alla vigente CDI queste pensioni sono imponibili unicamente nello Stato di residenza, con la nuova Convenzione il diritto d'imposizione spetterà primariamente allo Stato della fonte. La deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza nell'altro Stato contraente (in Svizzera i pilastri 1, 2 e 3a) è ora disciplinata espressamente. Inoltre, la riveduta CDI prevede pure una clausola arbitrale. Sia i Cantoni sia le associazioni economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del protocollo di modifica con la Danimarca. Il prossimo mese di novembre il DFF presenterà un messaggio alle Camere federali nel quale sottoporrà anche la questione del referendum facoltativo. ATS

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