
Una 33enne cittadina kosovara ha dovuto ricorrere fino al Tribunale federale (TF) per evitare la revoca del suo permesso di dimora, decisa nel luglio del 2016 dalle autorità lucernesi dopo la fine del suo matrimonio con un 36enne svizzero.
La coppia si era sposata a fine febbraio 2014, per poi separarsi poco più di due anni più tardi. L’11 marzo 2016 la donna aveva denunciato il marito per vie di fatto, minacce e coazione. La vicenda era approdata in aula ma il 24 gennaio 2018 il Tribunale cantonale di Svitto aveva rinviato gli atti alla Magistratura. Due giorni dopo il matrimonio era stato ufficialmente sciolto. Come detto l’Ufficio della migrazione lucernese le aveva in seguito ritirato il permesso e la donna si era rivolta dapprima al Tribunale cantonale e in seguito al TF per evitare l’allontanamento dalla Svizzera.
I giudici losannesi le hanno parzialmente dato ragione ritenendo “verosimili” gli episodi di violenza da lei denunciati. Considerato che ai sensi dell’Art. 50 LStr la violenza coniugale è un grave motivo personale che può giustificare il prosieguo del soggiorno in Svizzera, il Tribunale cantonale dovrà chinarsi nuovamente sul caso per stabilire con esattezza se e quando questi episodi di violenza sono effettivamente avvenuti.
(Sentenza 2C_777/2018 dell'8 aprile 2019)
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