
L’ordinanza sulla protezione degli animali nell’allevamento dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fissa regole per l’allevamento di animali. Lo scopo della nuova normativa è ridurre il numero di animali che soffrono a causa di caratteristiche riconducibili all’allevamento.
La nuova ordinanza precisa la legge sulla protezione degli animali del 2008 - che già prescriveva la salute degli animali da allevamento - e sostiene le autorità di esecuzione cantonali nell'interpretazione delle basi legali attuali.
L'ordinanza obbliga le persone che intendono allevare animali di informarsi preventivamente e a sufficienza sugli eventuali problemi ereditari che possono manifestarsi nei genitori e nei discendenti. Infatti, contrariamente agli errori di detenzione, che possono essere corretti in qualsiasi momento, un animale con un difetto di allevamento soffre per tutta la vita.
Inoltre, gli animali con divergenze estreme rispetto alle varietà normali, che non possono sopravvivere senza l'aiuto dell'essere umano o che per questo non possono essere tenuti nel rispetto delle prescrizioni, sono considerati animali con aggravi gravi e non è dunque consentito impiegarli nell'allevamento.
Rientrano in questa categoria in particolare gli allevamenti estremi, come i topi ballerini, determinate varietà di pesci rossi o i casi di nanismo estremo nei cani. Tali animali non possono neanche essere accoppiati con animali senza aggravi per cercare di eliminare gli aggravi.
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