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Svizzera
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Redazione
12 anni fa
Le rappresentazioni con feci e urina non sono più illegali. Inasprite per contro le pene per pornografia dura

La Svizzera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) fissandone l’entrata in vigore al primo luglio 2014. Nel contempo sono state modificate alcune disposizioni del Codice penale (CP), tra cui la qualificazione penale della pornografia (art. 197 CP)

Le modifiche più importanti

Fino ad ora i fanciulli e i giovani erano protetti dal coinvolgimento in rappresentazioni di carattere sessuale fino al compimento dei sedici anni di età. D’ora in poi questa protezione si estende anche ai giovani tra i sedici e i diciotto anni di età. Un’immagine è considerata pedopornografica se almeno uno dei suoi soggetti ha o dimostra di avere meno di diciotto anni.

Un’altra novità è costituita dal divieto del consumo di pornografia dura. Questa pornografia comprende tutti gli oggetti e le rappresentazioni vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, o atti violenti. Con questa modifica si concretizza il divieto assoluto della pornografia dura. È quindi penalmente perseguibile chiunque visiona su Internet rappresentazioni di questo tipo. Dal primo luglio 2014, le rappresentazioni vertenti su atti sessuali con escrementi umani (feci e urina) non sono più considerate come pornografia dura, bensì come pornografia leggera e quindi legali.

Le pene per questi delitti sono state inasprite. Chi diffonde o rende accessibile a terzi della pedopornografia rischia d’ora in poi una pena detentiva fino a cinque anni.

Età limite della protezione nei delitti sessuali

La maggiore età sessuale in Svizzera resta fissata a sedici anni (art. 187 CP). A partire da questa età sono consentiti rapporti sessuali consensuali tra persone della stessa età o più anziane. La prostituzione è invece legale solo dai diciotto anni di età. A questo riguardo, se la prostituta è minore, solo i clienti sono penalmente perseguibili.

L’esibizione o la diffusione di pornografia a giovani e fanciulli è legale solo a partire dal loro sedicesimo anno di età (art. 197 cpv. 1 CP) purché essi ne abbiano fatta richiesta (art. 197 cpv. 2 CP). Per contro, d’ora innanzi, i minori sono protetti dal coinvolgimento in rappresentazioni di carattere sessuale (art. 197 cpv. 4 e 5 CP).

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