
Novità in vista per i genitori separati o divorziati. Il Tribunale federale ha infatti recentemente modificato la giurisprudenza per quanto concerne il nuovo diritto in materia di mantenimento del figlio, entrato in vigore a gennaio 2017 in seguito alla modifica del Codice civile.
Con sentenza del 21 settembre 2018 pubblicata negli scorsi giorni, infatti, la Corte federale ha tracciato delle nuove linee guida per quel che riguarda l’introduzione dell’obbligo per il coniuge che ha la custodia del figlio (o dei figli) di esercitare un’attività lucrativa.
Con la revisione del 1 gennaio 2017, ricordiamo, era stato introdotto il contributo di accudimento a compensazione delle spese sostenute dal genitore che si occupa del figlio (i costi di sostentamento) per le coppie separate o divorziate. Per ricevere l’intero contributo, al genitore che riceveva la custodia del figlio o dei figli e non aveva mai esercitato un’attività lucrativa era stato imposto di lavorare almeno al 50% a partire del decimo anno di età del figlio più e al 100% a partire dal sedicesimo, in caso contrario avrebbe ricevuto una percentuale minore.
Ebbene, in seguito alla recente sentenza del TF, secondo cui questa regola non corrisponde più alla realtà sociale attuale, qualcosa è cambiato: dopo una frase transitoria (o dopo un accordo sulla presa a carico dei figli), per ricevere l’intero contributo il coniuge che si occupa dell’accudimento dovrà esercitare un’attività lucrativa pari almeno al 50% durante la frequenza della scuola dell’obbligo del figlio più piccolo, dell’80% a partire dal suo ingresso nella scuola secondaria e del 100% a partire dal suo 16esimo anno di età.
Ci si potrà discostare da queste linee guida solo in casi eccezionali, anche se il giudice di prime cure dovrà valutare la situazione caso per caso, tenendo in considerazione le peculiarità di ogni famiglia.
(Sentenza 5A_384/2018)
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