
Come ricorderete alle nostre latitudini si era molto discusso delle decurtazioni degli onorari degli avvocati d’ufficio decise dal giudice Marco Villa, alcune delle quali erano state annullate dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (vedi articoli suggeriti). Una vicenda simile ha visto coinvolto anche un avvocato ginevrino, che aveva dovuto rivolgersi addirittura due volte al Tribunale federale.
A fine 2015 il legale era stato designato quale difensore d’ufficio di un uomo accusato di atti sessuali con fanciulli e, una volta concluso il processo, si era visto riconoscere dal Tribunale di polizia un’indennità di 1'504,50 franchi. Nel conteggio erano state incluse 13 ore e 50 minuti di lavoro del praticante legale, retribuite con 65 franchi all’ora.
L’avvocato si era opposto a questa decisione ritenendo troppo bassa la retribuzione riconosciuta al suo praticante. Il 22 marzo 2016, tuttavia, il suo reclamo era stato ritenuto inammissibile dalla Camera penale d'appello e di revisione ginevrina. L’11 maggio seguente la sentenza era stata ribaltata dal Tribunale federale, che aveva rinviato gli atti per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La Camera penale, tuttavia, aveva respinto il secondo ricorso nel maggio del 2017. “È noto che i praticanti legali sono portati a svolgere delle ore straordinarie non remunerate - aveva stabilito - Tenuto conto di un’attività lavorativa di 40 ore settimanali, la remunerazione di un praticante legale può ammontare a 31,70 franchi all’ora”.
Il legale ginevrino si era nuovamente rivolto al TF per contastere la sentenza, postulando il riconoscimento di un onorario di 2'490,60 franchi (inclusa una remunerazione di 120 franchi all’ora per il praticante del suo studio) in quanto, a suo dire, i 65 franchi all’ora ledono la libertà economica sancita dall’Art. 27 della Costituzione. L’avvocato, in sostanza, riteneva che l’onorario non lo indennizzasse per la formazione del suo praticante.
I giudici di Mon Repos avevano evidenziato come la legge ginevrina non preveda una remunerazione minima per gli stagisti e che i 65 franchi all’ora riconosciuti ai difensori d’ufficio in materia penale in base all’Art. 16 del Regolamento ginevrino sull’assistenza giudiziaria fossero superiori del 51% rispetto alla tariffa oraria indicata dalla Corte cantonale.
Tuttavia, i giudici federali hanno ammesso il ricorso dell’avvocato ginevrino in quanto non hanno potuto verificare la conformità dell’Art. 16 del Regolamento ginevrino sull’assistenza giudiziaria con le esigenze dedotte dall’Art. 27 della Costituzione. In parole povere non si è potuto stabilire se la remunerazione concessa fosse arbitrariamente troppo bassa. Per questo motivo, con sentenza del 6 marzo scorso, gli atti sono stati nuovamente rinviati alla Camera penale d’appello per decisione ai sensi dei considerandi e al ricorrente è stato riconosciuto in indennizzo di 3'000 franchi a titolo di spese.
Per saperne di più
Per il TF la tariffa oraria minima di un avvocato in possesso della patente di avvocatura è di 180 franchi all’ora (il costo della vita in alcuni Cantoni può giustificare un rialzo).
In una sentenza del 2011 aveva stabilito che una remunerazione oraria di 110 franchi per un praticante vodese fosse “equa”.
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

