
I provvedimenti necessari per contenere il COVID-19 hanno un impatto anche sui diritti politici, tanto che il Consiglio federale ha deciso oggi di annullare la votazione popolare federale del 17 maggio 2020.
I temi in oggetto
Tre ricordiamo gli oggetti al voto: l'iniziativa popolare UDC «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)", che auspica la fine della libera circolazione con l'Unione europea; e due modifiche legislative, una alla legge sulla caccia e una alla legge federale sull'imposta federale diretta. La prima riguarda la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, mentre la seconda il trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi. Nei due casi è stato lanciato il referendum. Tutte e tre gli oggetti sono rinviati a data da definirsi.
Il regolare svolgimento della votazione non è garantito
Oltre all'organizzazione della votazione in senso stretto (aspetti logistici, il voto e l’accertamento dei risultati) il regolare svolgimento di una votazione popolare presume la libera formazione dell’opinione (art. 34 Cost.). Gli aventi diritto di voto devono quindi poter decidere con cognizione di causa, il che implica anche lo svolgimento di campagne sugli oggetti in votazione, cosa che in questo momento è sospeso a causa dell'epidemia di Covid-19.
Sospesi anche i termini concernenti iniziative popolari e referendum
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di sospendere per un periodo di tempo limitato i termini legali e costituzionali per la raccolta delle firme e di trattazione concernenti iniziative popolari e referendum federali. In questo modo intende tener conto del fatto che le necessarie limitazioni imposte alla libertà di riunione e di movimento rendono pressoché impossibile la raccolta di firme su suolo pubblico.
Assemblee comunali solo se necessario
Infine il Consiglio federale raccomanda "espressamente ai Cantoni e ai Comuni di autorizzare lo svolgimento di assemblee comunali soltanto se assolutamente necessario". Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni previste all’articolo 7 dell’ordinanza 2 COVID-19 debbano essere interpretate nel modo più restrittivo possibile e raccomanda ai Cantoni di concedere deroghe solo se assolutamente necessario.
C'è un precedente
Già nel 1951 il Consiglio federale aveva annullato un intero scrutinio dato che un’epidemia di afta epizootica non avrebbe permesso il regolare svolgimento della votazione popolare in numerosi Cantoni.
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