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"Non era obbligato a fornire i codici del suo telefono"
"Non era obbligato a fornire i codici del suo telefono"
"Non era obbligato a fornire i codici del suo telefono"
Redazione
7 anni fa
Il Tribunale federale ha dato ragione a un supporter zurighese accusato di aggressione

Il giudice dei provvedimenti coercitivi di Zurigo ha ingiustamente richiesto i codici segreti per accedere ai dati del cellulare di un tifoso di calcio accusato di aggressione. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF), che ha accolto il ricorso dell'uomo.

Nel gennaio 2019 la polizia della città di Zurigo aveva sequestrato il telefonino durante una perquisizione a casa del tifoso. L'uomo aveva immediatamente richiesto il sigillo, poiché il telefono poteva essere utilizzato per accedere alla corrispondenza con il suo avvocato.

La procura ha chiesto - e ottenuto - l'apertura del sigillo al giudice dei provvedimenti coercitivi. La Corte ha concesso all'imputato un termine di dieci giorni per fornire i codici per accedere al telefono.

L'uomo ha però informato il giudice che stava esercitando il diritto di rifiutare di collaborare e che non avrebbe fornito i codici. La Corte, in seguito, ha approvato la richiesta di rimozione dei sigilli nella sua interezza. L'obiettivo era quello di dare alla procura l'accesso a tutti i dati del telefono cellulare.

Tale azione non è però corretta, indica il Tribunale federale in una sentenza pubblicata oggi. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha esercitato pressioni inammissibili sull'uomo, sanzionando la mancata rivelazione dei codici con "la perdita di interessi segreti legalmente protetti". Volendo persuadere l'accusato a partecipare attivamente, ha violato la garanzia di non essere costretto ad autoincriminarsi.

Il Tribunale federale sostiene che il giudice ha agito illegalmente, anche perchè ha incaricato la procura di decifrare i codici del telefono. Ciò deve essere fatto dal giudice stesso nella procedura di levata dei sigilli, che a questo scopo può utilizzare degli esperti in materia, sottolinea il TF.

(Sentenza 1B_376/2019 del 12.09.2019)

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