Cerca e trova immobili
Svizzera
No indennizzo alle vittime di misure coercitive dopo il 1981
No indennizzo alle vittime di misure coercitive dopo il 1981
No indennizzo alle vittime di misure coercitive dopo il 1981
Redazione
7 anni fa
Il Tribunale amministrativo federale ha deciso che i ricorsi non valgono dopo il cambiamento della legge sulla privazione della libertà a scopo assistenziale

Le vittime di misure coercitive e di collocamenti coatti hanno diritto a una indennità solo se la decisione è stata presa o eseguita prima del 1981. Le persone lese successivamente non ottengono nulla, secondo due sentenze rese dal Tribunale amministrativo federale (TAF).

Il primo caso concerne una donna costretta dalle autorità ad abortire al quarto mese e che ancora oggi soffre a causa di ciò. La donna non può esigere un contributo del fondo di solidarietà in favore delle vittime delle misure coercitive e collocamenti coatti in quanto il fatto risale al 1988. Nella sua sentenza il TAF riconosce che il vissuto della donna sia stato segnato da questo evento traumatizzante e ne abbia sofferto. Tuttavia ha respinto il suo ricorso contro la decisione dell'Ufficio federale della giustizia (UFG).

Per i giudici di San Gallo occorre attenersi alla legge - adottata nel settembre 2016 - sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sui collocamenti extrafamigliari anteriori al 1981.

Collocamenti multipli

Il TAF ha pure respinto la richiesta di un uomo trasferito da una struttura a un'altra tra il 1984 e il 1988 quando era minorenne. Le autorità lo avevano inizialmente posto in un istituto cantonale per ragazzi di Platanenhof (SG), poi in un istituto di rieducazione tramite il lavoro di Kalchrain (TG) e infine alla clinica psichiatrica di Münsterlingen (TG). Il ricorrente è cosciente che questi collocamenti siano avvenuti dopo la data stabilita del 1981. Nel suo racconto autobiografico scrive che è "un'illusione credere che i maltrattamenti in queste istituzioni siano cessati da un giorno all'altro con l'entrata in vigore nel 1981 delle nuove disposizioni sulla privazione della libertà a scopo assistenziale".

Questa revisione del codice civile sulla privazione della libertà a fine assistenziale ha imposto regole uniformi a livello nazionale, prevedendo che le violazioni della libertà personale siano esaminate dalla giustizia. Le disposizioni cantonali sono state abrogate o modificate.

Le sentenze citate sono la B-5393/2019 e la B-3598/2019 del 28 gennaio 2020.

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata