
Le intercettazioni telefoniche all'estero non possono essere utilizzate nel corso di un processo se non esiste un accordo in materia con lo Stato interessato. Il Tribunale federale (TF) chiarisce così la portata delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali cantonali.
Nel giugno 2017 il tribunale dei provvedimenti coercitivi del canton Vaud aveva autorizzato, su richiesta del ministero pubblico dell'Est vodese, l'installazione di microfoni e dispositivi GPS sui veicoli utilizzati da un presunto trafficante di droga. Le indagini e le intercettazioni fino a marzo 2018 hanno rivelato che l'indagato e la sua famiglia si erano riforniti di stupefacente in Spagna. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di quantità significative di hashish e marijuana, oltre che di cocaina.
Il ricorrente aveva chiesto alla giustizia vodese di presentare l'autorizzazione delle autorità spagnole per attività di sorveglianza sul territorio iberico. Il Tribunale cantonale ha risposto che la questione della validità delle intercettazioni all'estero sarebbe stata decisa nel corso del processo di merito, poiché le accuse non si basavano esclusivamente su tali prove.
Con una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha accolto il ricorso del presunto trafficante e ha rinviato il caso al tribunale vodese. Quest'ultimo deve determinare i luoghi di registrazione e la legge applicabile alle registrazioni effettuate all'estero. In assenza di accordi internazionali in questo settore, dovrà distruggere le intercettazioni effettuate in Spagna e quelle di cui non è stato possibile determinare l'ubicazione.
I giudici di Mon Repos riconoscono l'impossibilità per le autorità di perseguimento penale svizzere di prevedere un eventuale viaggio all'estero con veicoli sorvegliati. Tuttavia, il principio di territorialità vieta a uno Stato di compiere atti d'indagine sul territorio di un altro Stato senza l'autorizzazione di quest'ultimo.
La sorveglianza deve quindi essere effettuata in conformità al diritto internazionale, afferma la prima Corte di diritto pubblico. Deve basarsi su un trattato, un accordo bilaterale o un diritto consuetudinario. In mancanza di tale accordo, essa deve avvenire nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
(sentenza 1B_164/2019 del 15 novembre 2019)
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