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Niente da fare per 'l’ex marito mantenuto'
Niente da fare per 'l’ex marito mantenuto'
Niente da fare per 'l’ex marito mantenuto'
Redazione
7 anni fa
Il TF ha confermato l'annullamento della naturalizzazione di 41enne cittadino turco. La moglie era "stufa di mantenerlo"

Nulla da fare per 'l'ex marito mantenuto', il 41enne cittadino turco la cui naturalizzazione agevolata era stata annullata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel luglio 2017 (vedi articolo suggerito).

L'uomo, ricordiamo, "non voleva cercarsi un lavoro" e l'ex moglie - una una 63enne cittadina svizzera, sposata con lui dal 2002 al 2011 - aveva detto di essere "stufa di mantenerlo". La vicenda della coppia, domiciliata in Romandia, era approdata fino al Tribunale amministrativo federale (TAF) e, in ultima istanza, al Tribunale federale (TF).

I supremi giudici losannesi hanno dunque dato ragione alla SEM, alla Corte sangallese e alle autorità romande, cui la donna aveva raccontato come i problemi coniugali che avavano portato al loro divorzio fossero iniziati nel 2010, pochi mesi dopo l’ottenimento del passaporto svizzero. Secondo l’ex marito - che dal 2016 è sposato con la nuova compagna - sarebbero sorti a causa della reticenza della donna a trasferirsi in Turchia, dove lui avrebbe avuto un’opportunità di lavoro.

La donna, tuttavia, aveva spiegato che le tensioni tra i due erano sorte perché il marito non esercitava alcuna attività lucrativa e non era intenzionato a trovarsi un impiego. Ma non solo: a detta della donna, lei avrebbe fatto importanti sacrifici finanziari per permettere alla coppia di vivere dignitosamente e avrebbe addirittura aiutato l’ex marito ad acquistare una casa in Turchia. Pur avendo delle difficoltà nel parlar male dell’ex marito, la 63enne aveva ammesso che quest’ultimo le aveva chiesto di annullare la procedura di divorzio confessandole “un forte desiderio di paternità”.

Con sentenza del 3 aprile scorso pubblicata oggi il TF ha quindi ritenuto che il 41enne avesse "mentito sull’effettività e sulla stabilità della sua unione al solo scopo di ottenere la naturalizzazione agevolata".

(Sentenza 1C_23/2019 del 3 aprile 2019)

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