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Sanità
“Nessun volo inutile verso gli eliporti degli ospedali”
© Shutterstock
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Keystone-ats
4 anni fa
Il Tribunale federale respinge il ricorso di una società che gestisce elicotteri di salvataggio e che ogni giorno posizionava anticipatamente un apparecchio all'ospedale della Limmattal. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufac) giudica inutili tali voli a vuoto, senza legame diretto con un intervento, e li ha vietati.

A luglio 2020, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufac) è stato informato da un privato e dalle autorità zurighesi che un elicottero della società AAA Alpina Air Ambulance AG stazionava durante il giorno sulla piazza di atterraggio dell'ospedale della Limmattal. Basato ufficialmente all'aeroporto di Birrfeld (AG), l'apparecchio arrivava al mattino dopo le 8 per ripartire la sera prima delle 20. La società, invitata a cessare questa pratica, ha risposto che l'utilizzo dell'eliporto era responsabilità dell'ospedale e non era quindi sottomesso ad autorizzazione secondo l'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (Osia). Secondo la società il posizionamento del velivolo permetteva di guadagnare tempo nel corso degli interventi e anche la Rega avrebbe proceduto in questo modo.

Salvataggio in senso stretto

In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale è dello stesso avviso dell'Ufac. Nonostante l'Osia non preveda un'autorizzazione per l'utilizzo delle piazze di atterraggio degli ospedali, questa eccezione è giustificata soltanto per voli di salvataggio in senso stretto. I voli di posizionamento ricorrenti non entrano in questa categoria, stima la seconda Corte di diritto civile. Siccome gli ospedali sono generalmente situati in zone densamente popolate, è importante ridurre i voli a vuoto e i rumori molesti che ne conseguono. Senza aggiungere che l'elicottero AAA può passare un'intera giornata posteggiato senza dover intervenire.

Nessuna ineguaglianza di trattamento

In questo caso, i giudici di Mon Repos hanno sottolineato che non è stato dimostrato che il posizionamento dell'elicottero nella Limmattal abbia accelerato gli interventi rispetto al posteggio di Birrfeld. Inoltre, l'arrivo di un altro apparecchio sullo stesso eliporto impone all'elicottero presente sul posto di decollare anticipatamente. Infine, la ricorrente non ha potuto dimostrare che la Rega operava nello stesso modo e che ciò era tollerato dall'Ufac. Anche l'argomento dell'ineguaglianza di trattamento è quindi respinto. (sentenza 2C_266/2022 del 7 ottobre 2022).

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