
Il primo gennaio prossimo, le rendite per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria (LPP) il cui versamento è iniziato nel 2009 saranno adeguate per la prima volta al rincaro nella misura dello 0,4%. Lo ha indicato oggi l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), precisando che le rendite versate da prima del 2009 resteranno immutate. Ciò è dovuto all'evoluzione anteriore dell'indice dei prezzi al consumo. Secondo la legge federale LPP, le rendite per superstiti e d'invalidità del regime obbligatorio della previdenza professionale devono essere periodicamente adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Tuttavia, fintanto che l'importo delle rendite è superiore al minimo legale previsto dalla LPP, non è obbligatorio adeguarle all'evoluzione dei prezzi. Le rendite per superstiti e invalidità devono essere invece adeguate al rincaro per la prima volta dopo tre anni di decorrenza. Gli adeguamenti successivi avvengono invece contemporaneamente a quelli delle rendite AVS, ossia di regola ogni due anni. Come nel caso delle rendite di vecchiaia della LPP, la competenza di decidere se procedere o meno all'adeguamento incombe all'organo paritetico dell'istituto di previdenza. ATS
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