
La situazione a livello previdenziale delle persone impiegate nel settore della cultura, come i coristi o le guide dei musei, e dei media, oppure lavorano come badanti, vanno migliorate. È quanto prevede una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) inviata oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 5 settembre. Attualmente, nell'AVS le persone che svolgono soltanto sporadicamente attività a bassa remunerazione non devono versare contributi sul loro salario: le retribuzioni inferiori a 2'300 franchi per anno e per datore di lavoro sono infatti esonerate da tale obbligo, spiega una nota governativa. Vi sono però settori in cui gli assicurati realizzano gran parte del reddito con numerosi impieghi di breve durata per vari datori di lavoro. Per questo motivo, nell'OAVS figura un elenco di settori in cui l'obbligo contributivo è esplicitamente previsto anche sui salari di poco conto. Lo scopo è garantire una buona copertura assicurativa anche a coloro che cambiano frequentemente datore di lavoro e hanno molti impieghi di breve durata.
Ampliare l'elenco dei contribuenti
Adesso il Consiglio federale intende ampliare questo elenco e propone di aggiungervi gli studi grafici, i musei, i media e i cori. Sempre nel corso della seduta odierna, il Consiglio federale ha inviato in consultazione un'altra modifica dell'ordinanza con cui s'intende evitare l'addebito di interessi di mora ingiustificati ai lavoratori indipendenti che liquidano la loro impresa e conseguono un utile di liquidazione. I lavoratori indipendenti devono dichiarare alla cassa di compensazione il reddito presumibile dell'anno di contribuzione corrente. Sulla base di questo reddito la cassa di compensazione riscuote contributi d'acconto. Il conteggio definitivo dei contributi può avere luogo soltanto in un secondo tempo, al momento in cui le autorità fiscali hanno stabilito il reddito dei lavoratori indipendenti e l'hanno comunicato alla cassa di compensazione.
Principio AVS
Per principio l'AVS riscuote interessi di mora se la differenza tra i contributi definitamente dovuti e i contributi d'acconto versati è almeno del 25%. Gli assicurati hanno un anno di tempo per correggere la loro dichiarazione dei contributi. Se i lavoratori indipendenti sciolgono la loro impresa e realizzano un utile di liquidazione, devono versare contributi anche su quest'ultimo. Dato che il reddito soggetto a contribuzione conseguito con la liquidazione è difficilmente prevedibile, la differenza rispetto ai contributi d'acconto già versati è spesso nettamente superiore al 25%. Ciò può causare l'addebito di interessi di mora elevati. Per evitare che questo accada, in caso di liquidazione di un'impresa in futuro gli interessi di mora inizieranno a decorrere soltanto dal momento in cui la cassa di compensazione avrà fatturato l'importo definitivo dei contributi da saldare. La condizione sarà che i lavoratori indipendenti abbiano comunicato l'utile di liquidazione anche alla cassa di compensazione oltre che alle autorità fiscali.

