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Svizzera
Lavorò 10 anni con un documento falso, ma può restare
Lavorò 10 anni con un documento falso, ma può restare
Lavorò 10 anni con un documento falso, ma può restare
Redazione
7 anni fa
Il Tribunale federale ha annullato la revoca del permesso di un 54enne kosovaro. "È perfettamente integrato"

Ha lavorato per più di 10 anni grazie a un passaporto sloveno risultato poi falso, ora un 54enne kosovaro potrà restare regolarmente in Svizzera. La sua singolare vicenda è emersa da una recente sentenza del Tribunale federale (TF), che ha annullato la revoca del suo permesso di domicilio disposta dalle autorità vodesi.

L’uomo aveva lavorato in qualità di operaio vitivinicolo dal 2005 al 2015, anno a partire dal quale aveva firmato un contratto a tempo indeterminato che gli aveva consentito di ottenere un permesso di domicilio. Nel giugno del 2017, però, il Servizio della popolazione vodese aveva incaricato la Polizia cantonale di verificare l’autenticità del suo documento sloveno. Lo stesso era però risultato falso e per questo, l’11 aprile 2018, l’operaio era stato condannato a 90 giorni sospesi per inganno nei confronti delle autorità.

Sul piano amministrativo, il 4 aprile 2018 il Servizio della popolazione aveva deciso di revocargli il permesso e di allontanarlo dalla Svizzera. La decisione era stata confermata su ricorso lo scorso 5 marzo dal Tribunale cantonale, mentre in ultima istanza il TF ha invece dato ragione al ricorrente.

I supremi giudici losannesi hanno posto l’accento sulla sua integrazione, sul fatto che il ricorrente non è mai dipeso dall’aiuto sociale e sulla sua relazione stabile con una cittadina elvetica. Per non sminuendo quanto accaduto, scrive la Corte, bisogna concludere che i fatti contestatigli nel 2015 non sono sufficienti per revocargli un potenziale diritto al soggiorno in Svizzera fondato sull'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Tenuto conto di questi e elementi e della durata del suo soggiorno nel nostro Paese, il TF ha ritenuto che non vi fosse un interesse pubblico preponderante da proteggere e ha quindi annullato la sentenza del Tribunale cantonale. Il Servizio della popolazione è quindi incaricato di rilasciargli una uova autorizzazione di soggiorno.

(Sentenza 2C_338/2019 del 28 novembre 2019)

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