
Il Tribunale federale ha sconfessato la giustizia turgoviese che aveva rifiutato il ricongiungimento familiare a favore di una giovane argentina. Secondo l’Alta Corte, circostanze particolari giustificano che la ragazza possa vivere in Svizzera con il padre.
La giovane donna è nata fuori dal matrimonio nel giugno 2001. Suo padre si è sposato con una svizzera nel 2009 e ha lasciato l’Argentina poco dopo, lasciando la figlia con la madre. La giovane ha raggiunto il padre solo nel settembre 2017, con un visto turistico. Nel 2018 hanno chiesto il ricongiungimento familiare, rifiutato dalle autorità del canton Turgovia.
Maltrattata dalla madre
Come spiegato nella sentenza del Tribunale federale pubblicata oggi, la ragazza ha vissuto a lungo con la madre, che la maltrattava fisicamente e psicologicamente. Durante l’infanzia è stata violentata due volte. Nel 2016 l’adolescente è stata affidata alla nonna, finché quest’ultima non è stata uccisa dalla figlia (la madre della ricorrente). L’adolescente è stata accolta per un po’ dalla zia, poi è venuta in Svizzera.
La Seconda Corte di diritto pubblico, nelle motivazioni, ricorda che solo motivi familiari importanti giustificano il ricongiungimento familiare oltre i termini di legge. Se il bambino ha più di 12 anni, il termine è fissato a 12 mesi dalla concessione del permesso di soggiorno al genitore che presenta la domanda.
Ribaltato il verdetto turgoviese
Le autorità turgoviesi hanno ritenuto che le circostanze del caso non giustificassero un’eccezione. A loro avviso, la ricorrente non sembra aver subito conseguenze a causa della sua difficile infanzia. Inoltre l’età poteva creare difficoltà di integrazione e suo padre non si era preso cura di lei fino alla morte della nonna nel 2016.
Per il Tribunale federale, i termini fissati dal legislatore hanno sicuramente lo scopo di favorire l’integrazione attraverso un rapido ricongiungimento familiare. Tuttavia, la riunificazione non deve essere impedita in caso di eventi imprevedibili. È il caso quando un bambino deve badare a se stesso nel suo paese d’origine a causa della morte o della malattia della persona che si prendeva cura di lui e non ci sono alternative.
È quel che è avvenuto nel caso in questione. Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento, l’interessata era ancora minorenne e aveva bisogno di una casa che solo il padre poteva offrirle. I giudici federali sottolineano inoltre che la ragazza si è integrata bene e ha imparato rapidamente il tedesco. Le difficoltà ipotizzate dalle autorità turgoviesi non corrispondono quindi alla realtà.
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