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Svizzera
Imposizione individuale, riusciti i due referendum
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Ats
10 mesi fa
I due referendum, quello cantonale e quello popolare sull'imposizione individuale sono riusciti. Lo comunica la Cancelleria federale. È la seconda volta che il referendum dei Cantoni viene utilizzato.

È ormai sicuro: si voterà contro la legge federale del 20 giugno scorso sull'imposizione individuale. I due referendum, uno dei Cantoni e l'altro popolare, sono formalmente riusciti, precisa una nota odierna della Cancelleria federale. Per il referendum popolare sono state depositate 66'764 firme, di cui 65'377 valide. Il referendum dei Cantoni è stato sostenuto da San Gallo, Obvaldo, Vallese, Appenzello Interno, Svitto, Argovia, Uri, Nidvaldo, Turgovia e Appenzello Esterno. Si tratta del secondo referendum, riuscito, dei Cantoni dal 1874. I Cantoni che vi hanno fatto ricorso intendono soprattutto opporsi al maggior onere amministrativo che, sostengono, deriverà dalla fiscalità individuale.

Referendum cantonale alla sua seconda volta

Il secondo referendum è stato promosso da un'alleanza interpartitica composta da Centro, UDC, PEV e UDF. Questa alleanza sostiene che l'imposizione individuale crea nuove disuguaglianze e rappresenta un "enorme mostro burocratico". Le coppie sposate dovrebbero compilare due dichiarazioni dei redditi, che rappresenterebbero circa 1,7 milioni di dichiarazioni supplementari all'anno. Ciò comporterebbe un enorme carico amministrativo, costi elevati e obbligherebbe ogni anno a una "fastidiosa" divisione dei beni tra i coniugi.  Il referendum cantonale è stato utilizzato solo una volta finora, ossia nel 2003, quando undici cantoni si opposero a un pacchetto fiscale della Confederazione, temendo perdite ingenti. In votazione, il 16 maggio 2004, il progetto fu bocciato dal 65,9% dei votanti. All'epoca, tale referendum cantonale non sarebbe stato neppure necessario, poiché erano già state raccolte più di 50 mila firme tramite la via tradizionale del referendum popolare. Le due forme di referendum sono tuttavia trattate in modo equivalente.

Lo strumento del referendum - quello dei cantoni e quello popolare - è disciplinato dall'articolo 141 della Costituzione federale. Questo precisa che 50 mila aventi diritto o otto Cantoni possono richiedere di porre in votazione le leggi federali, certi decreti federali e taluni trattati internazionali. La richiesta deve essere inoltrata entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto.