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Svizzera
Il Consiglio federale facilita l’abbattimento del lupo
© Shutterstock
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Redazione
3 anni fa
Il Governo ha adottato la revisione dell'ordinanza sulla caccia, che entrerà in vigore il 1° luglio. Sarà possibile abbattere singoli lupi ed è stata ridotta la soglia di danno (6 predazioni).

Visto il numero crescente di lupi su suolo svizzero, che rappresentano "un problema soprattutto nelle regioni di montagna", il Consiglio federale ha deciso di facilitare l'abbattimento del predatore, adottando quest'oggi la revisione dell'ordinanza sulla caccia, che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio. L’obiettivo, si legge nella nota diramata dal Governo, è migliorare la situazione nelle regioni colpite, in attesa che entri in vigore la legge sulla caccia riveduta. Attualmente nel nostro Paese vivono circa 250 lupi e 26 branchi, "con numeri in continua crescita", sottolinea il Governo. 

Ridotta la soglia di danno

Secondo l’ordinanza sulla caccia riveduta, sarà ora possibile abbattere singoli lupi (ossia non appartenenti a un branco) anche all’interno dei territori del branco. "Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che singoli lupi possono addentrarsi anche nel territorio di un branco e causarvi danni", sottolinea il Governo. Nel caso dei lupi singoli presenti nelle regioni in cui in precedenza sono già stati registrati danni, il Consiglio federale ha ridotto da 10 a 6 predazioni di animali da reddito la soglia di danno determinante per l’abbattimento. Inoltre, anche singoli lupi potranno essere abbattuti se costituiscono un grave pericolo per le persone.

Regolazione dei branchi a partire da 8 predazioni

La soglia di danno è stata ridotta anche per la regolazione dei branchi. I Cantoni possono ora presentare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una domanda di abbattimento per fini di regolazione già a partire da 8 (e non più 10) predazioni di animali da reddito. Nelle regioni in cui sono presenti più branchi, i Cantoni possono intervenire in misura più incisiva.

Gravi danni anche il ferimento di animali

L’ordinanza riveduta considera gravi danni non soltanto i casi di bovini, equini o per esempio lama o alpaca uccisi, ma anche i casi di animali gravemente feriti dai lupi. La soglia di danno per i grandi animali da reddito è stata ridotta a un esemplare (e non più due). Questa disposizione viene applicata in caso sia di interventi di regolazione di branchi sia di misure contro singoli lupi.

In caso di pericolo

Infine, un lupo può essere abbattuto immediatamente se in modo improvviso e imprevisto rappresenta un pericolo per le persone. Un abbattimento di questo genere è possibile senza l’approvazione dell’UFAM.

Già stanziati fondi ad aprile

A inizio aprile, ricorda il Governo, la Confederazione ha stanziato fondi supplementari, pari a 4 milioni di franchi, per rafforzare la protezione del bestiame e così sostenere l’economia alpestre tradizionale. In tal modo vengono finanziate misure immediate che possono essere richieste da parte dei Cantoni.