
Uno straniero espulso dalla Svizzera per ragioni di sicurezza può appellarsi al Tribunale amministrativo federale (TAF) solo evocando il diritto internazionale cogente. Nel caso contrario la decisione di allontanamento può essere contestata unicamente davanti a un organo amministrativo. Lo ha deciso lo stesso TAF in un caso riguardante un nord-macedone accusato di islamismo radicale dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
Il caso
Alla fine dello scorso anno Fedpol ha ordinato l'espulsione dell'uomo e il divieto d'entrata in territorio elvetico per un periodo di 20 anni, divieto valido per l'intera area Schengen e il Liechtenstein. Ritenendo che tale decisione vada immediatamente applicata, vista la minaccia rappresentata dall'uomo, Fedpol ha revocato l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso. Ricorso che l'interessato ha poi effettivamente inoltrato, contro la decisione d'espulsione e contro la revoca dell'effetto sospensivo. Reclami che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha respinto. Contro la decisione, il nord-macedone si è appellato al Consiglio federale e al TAF. Quest'ultimo ha respinto la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo. La sentenza è definitiva e non può essere impugnata. Il TAF ha però deciso di entrare in materia sulla questione di fondo, dichiarandosi competente. Per il tribunale, il ricorrente ha invocato l'articolo 8 della Corte europea dei diritti umani (CEDU) - sul rispetto della vita privata e familiare - in modo sufficientemente convincente. I giudici dovranno quindi ora pronunciarsi sulla legittimità dell'espulsione.

