
Essere ben integrato a livello scolastico e socioculturale e dover lo stesso lasciare la Svizzera. È quanto successo a un 20enne cittadino iracheno che, grazie a un visto Schengen, era entrato in Svizzera nel 2012, all’età di 14 anni, per far visita alla sorella.
Quest’ultima si era attivata presso le autorità vodesi affinché rilasciassero un permesso di dimora temporaneo al fratello, in modo da consentirgli di terminare il Liceo in Svizzera. Da quel momento si era messa in moto un vero e proprio percorso ad ostacoli giudiziario fatto di ricorsi ed effetti sospensivi, protrattasi fino a pochi giorni fa.
Nel giugno 2013 il Servizio della popolazione aveva respinto la sua domanda di ottenimento di un permesso temporaneo e, a inizio 2014, gli aveva pure negato il rilascio di un permesso B non riconoscendo la sua situazione quale "caso particolarmente grave" e gli aveva intimato di lasciare la Svizzera. Fratello e sorella avevano quindi ricorso al Tribunale cantonale e il ragazzo aveva beneficiato dell’effetto sospensivo, potendo quindi continuare gli studi.
Il 18 novembre 2015 la Corte di diritto amministrativo del Tribunale vodese aveva accolto il loro ricorso riconoscendo la sua situazione quale caso particolarmente grave e aveva imposto al Servizio cantonale di rilasciargli un permesso di dimora, previo parere positivo della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM).
La SEM si era espressa negativamente nel settembre del 2016 e i due avevano nuovamente ricorso al Tribunale cantonale. In attesa della decisione della Corte, nell’estate del 2017 il giovane aveva conseguito la maturità liceale e si era iscritto all’università di Losanna. Il 1° maggio 2018, tuttavia, la Corte cantonale aveva respinto il loro ricorso (cui era nuovamente stato concesso l’effetto sospensivo) ritenendo che il suo non fosse più un caso di rigore.
I due ragazzi si erano quindi rivolti in ultima istanza al Tribunale federale e anche in questo caso era stato accordato l’effetto sospensivo. Pur riconoscendo la sua integrazione, i giudici losannesi hanno ritenuto che la protezione della vita privata tutelata dall’Art. 8 CEDU garantisca il diritto a un permesso di soggiorno solo in casi particolarmente restrittivi a stranieri che hanno trascorso meno di 10 anni in Svizzera. Occorre ad esempio, ha spiegato la Corte, che vi siano forti legami sociali e professionali.
“Gli anni passati in Svizzera nell’illegalità o grazie a una semplice tolleranza (come nel caso del ricorrente, che ha beneficiato di numerosi effetti sospensivi) non sono da prendere in considerazione – si legge nella sentenza dell’8 novembre scorso, con cui il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso del giovane iracheno – Inoltre, il ragazzo ha ottenuto il suo obiettivo iniziale, ovvero la maturità liceale”.
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