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Svizzera
CSt: crimine organizzato, più severità per contrastare il fenomeno
Redazione
11 anni fa

L'armamentario legale per combattere le varie mafie va inasprito, poiché le disposizioni attuali non bastano più per contrastare un fenomeno pericoloso e in espansione. Il Consiglio degli Stati ha adottato oggi tacitamente una mozione della sua Commissione degli affari giuridici volta a rivedere in tal senso il Codice penale svizzero. Il Nazionale deve ancora pronunciarsi. Stando al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale, l'attuale articolo 260ter del Codice penale non è sufficiente per perseguire con successo le organizzazioni mafiose veramente pericolose e in particolare chi ne regge le fila. Nel contempo, però, la norma penale attuale pone spesso degli ostacoli al perseguimento delle associazioni criminali meno pericolose. Ne consegue un numero molto basso di condanne, ha spiegato Claude Janiak (PS/BL) a nome della commissione. Nel 2010 il governo non aveva ritenuto opportuno intervenire. Ora il Consiglio federale ammette che la lotta al crimine organizzato costituisce una grande sfida per le autorità inquirenti alla luce della "struttura compartimentata e clandestina" di queste mafie, caratteristica che "impedisce spesso di dimostrare la partecipazione di un individuo a un reato concreto". Tuttavia, il governo crede che la definizione di organizzazione criminale contenuta nel Codice penale non sia lacunosa e non ostacoli la lotta al crimine organizzato in Svizzera. Secondo l'esecutivo, "spesso è difficile determinare se una persona partecipi a un'organizzazione criminale ai sensi della legge, in quanto il tutto si svolge per definizione in segreto e di norma non sono disponibili liste dei membri". Nell'ottica dello Stato di diritto, sottolinea il Consiglio federale, "un semplice sentimento di appartenenza o una manifestazione di simpatia nei confronti di un'organizzazione non può costituire un elemento costitutivo sufficiente, in quanto il diritto svizzero non punisce la semplice espressione di un'opinione". L'appartenenza deve quindi manifestarsi apertamente tramite atti che rispecchino l'intenzione di realizzare gli obiettivi punibili perseguiti dall'organizzazione. Da quest'ottica, il campo di applicazione dell'articolo 260ter è "pertanto assai ristretto" e spiega anche il basso numero di condanne. Benché il Consiglio federale non ravveda difetti nella formulazione della norma, è in ogni caso pronto "a esaminare l'opportunità di adeguare la disposizione tenendo conto delle esigenze della prassi e, se del caso, a presentare al Parlamento una versione migliorata".

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