
L’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus potrà essere versata anche dopo il 16 settembre e fino alla fine dell’anno 2021. Lo ha deciso il Consiglio federale, prorogando l’ordinanza Covid-19 in materia.
L’estensione riguarda persone che si trovano in determinate situazioni. In primo luogo genitori che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli non è più garantita a causa della chiusura, ordinata dalle autorità, di un istituto - asilo nido, scuola o istituto speciale - oppure di un caso di quarantena ordinata dal medico, ha indicato il governo.
Chi sarà in quarantena al ritorno da un soggiorno in una regione a rischio che figura sull’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio continuerà a non avere diritto all’indennità, tranne se il Paese in questione non era ancora sull’elenco al momento della partenza. Il diritto resterà limitato a dieci indennità giornaliere.
Potranno richiedere l’indennità anche i lavoratori indipendenti che avranno dovuto interrompere o ridurre in misura significativa la loro attività su ordine delle autorità. In caso di chiusura di una struttura, per esempio un bar o un club, il diritto sussisterà per l’intero periodo di chiusura. Idem per quanto riguarda chi dovrebbe fornire prestazioni durante una manifestazione vietata dalle autorità.
Il Parlamento dovrà decidere, nel quadro della legge Covid-19, in merito agli aiuti destinati ai lavoratori indipendenti e alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro la cui attività subisce restrizioni significative. In attesa di queste decisioni, l’ordinanza non concretizza più questo aspetto.
La legge è attualmente in fase di deliberazione e dovrebbe entrare in vigore alla fine di settembre del 2020. In funzione della decisione delle Camere, le prestazioni per le persone in questione potranno essere introdotte retroattivamente con effetto dal 17 settembre 2020.
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