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Confermata la ricusazione di Michael Lauber
Confermata la ricusazione di Michael Lauber
Confermata la ricusazione di Michael Lauber
Redazione
7 anni fa
La Corte d’appello del TPF ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione formulata dal procuratore generale

Con due decisioni del 10 luglio 2019 la Corte d’appello del Tribunale penale federale (TPF) ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione, formulata il 27 giugno 2019 dal Procuratore generale della Confederazione Michael Lauber, delle due decisioni del 17 giugno 2019 con cui la Corte dei reclami penali del TPF ordinava la sua ricusazione (vedi articoli suggeriti).

Il Procuratore generale della Confederazione, ricordiamo, aveva chiesto la revisione di queste due decisioni con le quali era stata ordinata la sua ricusazione nonché quella dell’ex Procuratore federale capo e di un Procuratore della Confederazione (tutti membri della Taskforce FIFA) nell’ambito delle inchieste avviate dal Ministero pubblico della Confederazione per asseriti reati contro il patrimonio commessi ai danni della FIFA.

A sostegno della sua domanda di revisione il Procuratore generale della Confederazione affermava l’esistenza di un motivo di ricusazione ai sensi dell’articolo 56 lettera del Codice di diritto processuale penale (CPP) in capo al Presidente dei due collegi giudicanti della Corte dei reclami penali che aveva statuito in merito alle domande di ricusazione di cui sopra. Il motivo di ricusazione sarebbe esistito già prima dell’emanazione delle decisioni della Corte dei reclami penali, ma sarebbe stato scoperto solo successivamente.

Nel caso concreto, ha spiegato il TPF in una nota odierna, le decisioni della Corte dei reclami penali di cui è chiesta la revisione "non sono né sentenze soggette a revisione ai sensi dell’articolo 410 CPP, né decisioni emanate in applicazione di una delle leggi speciali elencate all’articolo 37 capoverso 2 LOAP", le uniche per cui sarebbe possibile la revisione. Le decisioni contestate non possono di conseguenza in alcun modo essere oggetto di revisione. La Corte d’appello non è dunque entrata nel merito dell’istanza di revisione, ritenuta manifestamente inammissibile.

A inizio luglio Lauber aveva chiesto la ricusazione di uno dei tre giudici del TPF, il ticinese Giorgio Bomio-Giovanascini, per un'asserita prevenzione nei suoi confronti.

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