
Le persone che in passato hanno subito un danno, quali (ma non solo) i lavoratori esposti all'amianto, dovrebbero disporre di un periodo superiore ai dieci anni attuali per chiedere un risarcimento alla giustizia. Nonostante le resistenze della destra (UDC e PLR), il Consiglio federale ha deciso di affrontare oggi nei particolari la revisione del diritto in materia di prescrizione. Stando alla commissione preparatoria, la prescrizione assoluta dovrebbe essere di 30 anni per i danni fisici: tale termine partirebbe dal momento in cui la persona in questione ha cambiato lavoro oppure non è stata più a contatto con la sostanza dannosa all'origine di una malattia. Come annunciato durante il dibattito di entrata nel merito (approvata per 104 voti a 86), il PLR chiederà di abbassare tale termine a 20 anni, mentre la sinistra intende battersi per termini superiori, ossia 40 o 50 anni. La revisione prevede, tra l'altro, il prolungamento a tre anni - oggi 1 anno - del termine di prescrizione relativo per azioni rette dal diritto in materia di reati o di indebito arricchimento. Il nuovo termine di prescrizione decorre dal momento in cui la persona danneggiata è a conoscenza del danno e del responsabile. La revisione dei termini di prescrizione per danni alle persone è diventata di stretta attualità dopo una sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo emessa lo scorso marzo che ha dato ragione alla vedova e alle due figlie di un uomo rimasto vittima dell'amianto. Per i giudici europei, rifiutando la concessione di un indennizzo per avvenuta prescrizione, Berna ha violato il diritto ad un processo equo. L'uomo, attivo in un'industria svizzera tra il 1966 e il 1978, era deceduto nel 2005 a seguito di un cancro alla pleura dovuto all'amianto, diagnosticato un anno prima. Cinque giorni dopo il decesso la vedova aveva fatto causa chiedendo un indennizzo di oltre 200 mila franchi per la perdita del marito dovuta a malattia contratta sul posto di lavoro. L'azione legale è stata portata avanti dalle due figlie, che sono tuttavia state sconfessate prima dalla giustizia argoviese, poi dal Tribunale federale nel 2010. Secondo quest'ultimo, la SUVA, la cassa nazionale di assicurazioni contro gli infortuni, non aveva alcuna responsabilità e la causa non poteva venir accolta per prescrizione, essendo trascorsi i dieci anni previsti dalla legge. Per i supremi giudici di Losanna, il diritto a ottenere un risarcimento dall'ex datore di lavoro si scontra con il termine di prescrizione di dieci anni. Nel caso di una esposizione alle fibre di amianto, questo comincia da quando il lavoratore cambia impiego o non è più esposto a questa sostanza cancerogena.
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