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Svizzera
CF: scuole universitarie, nuova legge per coordinamento federale
Redazione
17 anni fa

Il Consiglio federale ha rivisto il proprio progetto sull'aiuto e il coordinamento delle scuole universitarie in seguito all'opposizione suscitata dal primo progetto. Nel messaggio alle Camere, approvato oggi dall'esecutivo, indica una nota del Dipartimento federale dell'interno (DFI), si sottolinea che la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU) istituisce le basi per uno spazio universitario elvetico competitivo, coordinato e di qualità. La legge non dice nulla sull'armonizzazione a livello materiale delle borse di studio, problema che viene lasciato ai cantoni. La LASU, che si fonda sull'articolo 63a della Costituzione federale, prevede il coordinamento congiunto di Confederazione e Cantoni nel settore universitario svizzero, tenendo tuttavia in considerazione l'autonomia delle scuole universitarie e della diversità dei loro compiti. La nuova normativa sostituisce le leggi federali in vigore finora per le università cantonali e le scuole universitarie professionali. Ciò dovrebbe contribuire a semplificare e unificare il coordinamento in questo settore. La LASU disciplina in particolare le condizioni quadro del coordinamento congiunto di Confederazione e Cantoni nell'intero settore universitario. Tra queste rientrano: la definizione di obiettivi comuni, la costituzione di istanze comuni dotate delle necessarie competenze (Conferenza svizzera delle scuole universitarie, Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, Consiglio svizzero di accreditamento, Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità), i principi e la procedura per la pianificazione della politica universitaria e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi a livello nazionale, nonché la determinazione del fabbisogno finanziario. La LASU include principi di garanzia della qualità e un sistema di accreditamento unitario: in futuro soltanto gli istituti che avranno ottenuto l'accreditamento istituzionale potranno denominarsi "università", "scuola universitaria professionale" e "alta scuola pedagogica" o utilizzare eventuali denominazioni derivate. La legge regola anche le condizioni per la concessione di sussidi federali alle università, agli istituti accademici cantonali e alle scuole universitarie professionali. Il finanziamento sarà basato su principi unitari e orientati alle prestazioni e prevede sussidi di base, sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, nonché sussidi vincolati a progetti. ATS

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