Cerca e trova immobili
Svizzera
CF: per le grandi banche fondi propri di almeno l'8%
Redazione
14 anni fa

Dal 1. gennaio 2013, le banche dovranno detenere fondi propri minimi che ammontano all'8%. Il Consiglio federale ha modificato oggi l'ordinanza ad hoc in questo senso. In ossequio al principio del "too big to fail", le banche d'importanza sistemica saranno inoltre sottoposte a esigenze più severe. Con la revisione totale dell'ordinanza sui fondi propri, le banche svizzere saranno tenute a rispettare le nuove regole del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III). Il Consiglio federale ha anche adottato due misure applicabili con effetto immediato. La prima misura crea la base per il cosiddetto ammortizzatore anticiclico che impone alle banche di costituire fondi propri supplementari fino al 2,5% delle posizioni ponderate in funzione del rischio. L'obiettivo è di rafforzare la resistenza in caso di un aumento eccessivo dei crediti o di impedire una crescita smisurata degli stessi. L'attivazione dell'ammortizzatore anticiclico può essere chiesta dalla Banca nazionale svizzera (BNS), previa consultazione con la FINMA, se le necessarie condizioni sono adempiute. La seconda misura applicabile immediatamente esige che le banche dispongano di una dotazione di fondi propri più elevata relativa ai mutui di immobili d'abitazione nel caso in cui la quota minima di fondi propri del mutuatario (non provenienti dal secondo pilastro) sia insufficiente e non sia in grado di ammortizzare in modo adeguato il suo credito ipotecario. La quota minima di fondi propri che non provengono dal secondo pilastro ammonta al 10% del valore ipotecario. Nel contempo il debito ipotecario di immobili d'abitazione deve essere ammortizzato entro 20 anni fino a due terzi del suo valore. ATS

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata