Cerca e trova immobili
Svizzera
CF: obbligatorietà generale del CCL per uffici lavoro temporaneo
Redazione
15 anni fa

Da gennaio i medi e grandi intermediatori di lavori temporanei dovranno pagare un salario orario minimo compreso fra 16.46 e 23.59 franchi. Il Consiglio federale ha infatti conferito oggi l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale. Il CCL prevede anche un tempo di lavoro settimanale normale di 42 ore, 5 settimane di ferie per i lavoratori dal compimento del 50esimo anno di età nonché un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, spiega la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in una nota odierna. Esso vale anche se nell'azienda acquisitrice si applica un altro CCL; tuttavia se si tratta di una convenzione di obbligatorietà generale, le aziende che prestano il personale adottano le relative disposizioni. La dichiarazione di obbligatorietà generale si applica alle imprese titolari di un'autorizzazione che sono assicurate presso la SUVA e mediano personale per una somma salariale di almeno 1,2 milioni di franchi all'anno. Ne sono esclusi i lavoratori con uno stipendio superiore al guadagno massimo assicurato in base alla SUVA (126'000 franchi) e quelli che vengono impiegati nelle aziende agricole in periodi di carenze di manodopera. Per permettere alle imprese interessate di adeguarsi alle nuove disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2012 è previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale non verranno emesse pene in caso di violazioni. Soddisfatta l'Unia: il CCL protegge i lavoratori temporanei dalla precarizzazione e rappresenta quindi "una piena miliare". Secondo una stima del sindacato trarranno profitto dalla convenzione 270'000 persone. ATS

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata