
I cittadini dell'Unione europea che vengono in Svizzera a cercare un lavoro non hanno diritto all'aiuto sociale. Il Consiglio federale ha deciso oggi di introdurre una normativa a livello federale, visto che finora la pratica differiva da cantone a cantone. Entro maggio sarà avviata la procedura di consultazione per le necessarie modifiche legislative. L'Accordo di libera circolazione delle persone non impone di concedere l'aiuto sociale ai lavoratori che vengono in Svizzera per cercare un impiego. Finora però questo principio non veniva applicato in modo uniforme dai cantoni. Per questo il governo ha deciso di emanare una disposizione vincolante a livello federale. Le modifiche della legge federale sulle prestazioni complementari prevedono anche lo scambio automatico di informazioni tra le competenti autorità cantonali in merito al versamento di prestazioni complementari. Le autorità cantonali della migrazione saranno informate se uno straniero senza attività lucrativa percepisce prestazioni complementari e avranno la possibilità di revocare il permesso di dimora (permesso B). Inoltre non verrà rilasciato il permesso di domicilio (permesso C) ai cittadini che vivono in Svizzera da cinque anni e sono stati disoccupati nel corso dei precedenti 12 mesi, anche se esiste una convenzione di domicilio. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è incaricato di rivedere l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) definendo chiaramente le condizioni alle quali i cittadini UE/AELS perdono il diritto di soggiorno se cessano la loro attività lucrativa.
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