
Dal 2010, gli eredi che denunciano una sottrazione d'imposta commessa dal defunto dovranno pagare un ricupero d'imposta e gli interessi di mora soltanto per gli ultimi tre anni che hanno preceduto il decesso, anziché per dieci come adesso. È quanto prevedono le nuove disposizioni in materia, la cui entrata in vigore è stata fissata oggi dal Consiglio federale dopo che è scaduto il termine referendario. Da queste modifiche legislative il governo si attende maggiori entrate fiscali. Tuttavia, l'esecutivo non si lancia in previsioni dal momento non vi sono dati affidabili su sostanza e redditi mai denunciati in Svizzera. Nel 1969, l'ultima amnistia fiscale generale ha permesso la riapparizione di 11,5 miliardi di franchi. Le nuove regole prevedono inoltre che, in caso di denuncia per la prima volta di una propria sottrazione d'imposta (autodenuncia), sia possibile rinunciare alla riscossione di multe, richiedendo solo il pagamento dell'imposta dovuta e degli interessi di mora. Stando una nota odierna del Dipartimento federale delle finanze (DFF), "le misure proposte interessano l'imposta federale diretta e le imposte sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni". "Tutte le altre imposte e gli altri tributi eventualmente non pagati - precisa il comunicato - quali l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta preventiva, le imposte sulle successioni e sulle donazioni nonché i contributi AVS/AI rimangono dovuti, unitamente agli interessi di mora". Quanto agli eredi, essi beneficiano del ricupero d'imposta semplificato solo se collaborano con le autorità fiscali, in particolare allestendo un inventario completo della successione. La semplificazione del ricupero d'imposta - sottolinea il DFF - "è concessa soltanto per i redditi e la sostanza che non siano già noti ad alcuna autorità fiscale. Se queste condizioni non sono adempite, l'imposta viene ricuperata fino a dieci anni a ritroso". Quanto alle persone fisiche e giuridiche che si autodenunciano, d'ora in avanti non verranno punite con una multa, ma dovranno pagare unicamente il ricupero ordinario d'imposta e gli interessi di mora per dieci anni al massimo. Finora, chi si autodenunciava per la prima volta era punito con una multa pari a un quinto dell'imposta sottratta. Tale regola varrà anche in futuro per altre sottrazioni d'imposta. Analogamente per i casi di successione, i privilegi fiscali derivanti dall'autodenuncia sono concessi solo se "il contribuente aiuta senza riserve le autorità fiscali e queste ultime non sono già a conoscenza della sottrazione d'imposta". Se ci sono le condizioni, precisa il comunicato, "si prescinde dalla multa e dall'aprire un procedimento penale per eventuali altri reati commessi allo scopo di sottrazione d'imposta (ad es. reato di falsità in documenti)". Altra novità: se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa da quest'ultima ed ignota alle autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procederà penalmente. ATS
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