
In Svizzera deve essere possibile "spiare" un beneficiario di una assicurazione sociale se vi è il sospetto di abusi. Per garantire il principio della proporzionalità l'uso di localizzatori satellitari va però escluso. Lo afferma oggi il Consiglio federale prendendo posizione su un progetto della competente commissione del Consiglio degli Stati. In seguito ad alcune sentenze - del Tribunale federale (TF) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) -, le autorità hanno sospeso le sorveglianze dei presunti impostori a causa di una mancanza di basi legali. Per poter rapidamente riprendere la lotta contro gli abusi nel campo delle assicurazioni sociali, la commissione vuole quindi modificare la legislazione - in particolare la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Nella sua presa di posizione odierna, il governo afferma di condividere l'idea di creare le basi legali citate. Per l'esecutivo è infatti importante che si possano "garantire le prestazioni ai beneficiari onesti e che gli abusi vengano alla luce". Il governo chiede però alla commissione di non autorizzare l'impiego di segnalatori GPS per "garantire la protezione della personalità e la proporzionalità dell'ingerenza nella sfera privata". Secondo l'esecutivo, per poter ricorrere ai localizzatori satellitari occorrerebbe l'approvazione preliminare di un giudice in ogni singolo caso. Accolto invece l'impiego di registrazioni su supporto visivo e sonoro. Contrariamente a quanto auspicato dalla commissione, il governo vuole limitare la sorveglianza dei presunti disonesti a un massimo di 30 giorni d'osservazione spalmabili su sei mesi, affinché l'ingerenza nella sfera privata non diventi sproporzionata. La commissione aveva invece proposto la possibilità di prorogare la sorveglianza a tempo indeterminato, se sussistono motivi sufficienti. Oggi il governo ricorda però che secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo la durata massima dell'osservazione deve essere disciplinata chiaramente. La legge disciplinerà anche i luoghi in cui si possono svolgere le osservazioni, le condizioni per poterle commissionare a specialisti esterni e per impiegare il materiale di terzi relativo all'osservazione nonché le modalità e i tempi per l'informazione delle persone interessate. Regolamentate saranno anche la consultazione e la distruzione del materiale raccolto.
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