
Il Tribunale federale ha concesso un’ultima possibilità a un 42enne cittadino iracheno cui l’Ufficio della migrazione del Canton Zurigo aveva rifiutato il rinnovo del permesso di dimora a causa di una condanna penale a suo carico per droga.
Arrivato in Svizzera a 25anni, era stato ammesso come rifugiato e, dopo due tentativi infruttuosi nel 2002 e nel 2005, aveva infine ottenuto un permesso di dimora nel febbraio del 2009. L’anno successivo si era sposato con una cittadina slovacca da cui aveva avuto una figlia ed entrambe lo avevano raggiunto in Svizzera, ottenendo un permesso B.
A suo carico, tra il 2004 e il 2013, risultano quattro condanne penali per droga e infrazioni alle legge federale sugli stranieri, tra cui spicca quella comminatagli nel novembre del 2013 dal Tribunale distrettuale di Winterthur. Riconosciuto colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per aver spacciato 640 grammi di eroina, l’uomo era stato condannato a 30 mesi di carcere, 20 dei quali sospesi per un periodo di prova d 5 anni. L’uomo era stato rilasciato nel marzo del 2016 mentre un mese prima, come detto, le autorità zurighesi avevano rifiutato di rinnovargli il permesso di dimora. La decisione era stata confermata su ricorso anche dal Tribunale amministrativo zurighese nel luglio del 2017 e il 42enne si era così rivolto al Tribunale federale, postulando l’annullamento della sentenza cantonale e il rinnovo del suo permesso di dimora.
Nella sentenza, datata 6 marzo 2018, i giudici di Mon Repos hanno riconosciuto la sua colpa come “particolarmente grave” e hanno evidenziato come neppure la sua relazione con la moglie e il dovere di assistenza nei confronti della figlia lo abbiano fatto desistere dal commettere un nuovo crimine legato al mondo della droga dopo quello già commesso nel 2004 (costatogli una condanna a 18 mesi sospesi). La Corte ha però stabilito che, seppur l'interesse pubblico dell'uomo a rimanere in Svizzera prevalga su quello del nostro Paese a vederlo espulso, è anche vero che l’interesse privato del 42enne a restare in Svizzera - paese in cui si è integrato e dove è proprietario di un ristorante che gestisce con la moglie - sia altrettanto rilevante. Un ritorno in Iraq, "paese copn cui non ha praticamente legami", è da considerarsi “problematico”.
Pertanto questo è da considerarsi un “caso limite”. Il ricorso del 42enne è stato quindi accolto ma la Corte lo ha ammonito formalmente del concreto rischio di espulsione in caso di recidiva.
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