
“Ha soggiornato in Svizzera solo grazie a effetti sospensivi concessi senza alcun obbligo e a rifiuti di lasciare il Paese”. Il Tribunale federale (TF) ha scritto la parola fina alla lunga vicenda giudiziaria di un richiedente l’asilo, arrivato in Svizzera 8 anni fa.
Entratovi illegalmente a fine ottobre 2009, l’uomo aveva sostenuto di non avere alcuna nazionalità e aveva depositato una domanda d’asilo che l’allora Ufficio federale della migrazione aveva respinto, pronunciando il suo rinvio. La decisione era stata confermata su ricordo dal Tribunale amministrativo federale (TAF) il 26 febbraio 2014.
Nel novembre del 2016 la segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva rifiutato di concedergli un permesso di soggiorno. Anche in questo caso la decisione era stata confermata su ricorso dal TAF il 18 dicembre 2018. Lamentando una violazione dell’art. 8 della CEDU (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare), l’uomo si era rivolto in ultima istanza al TF
La Corte federale ha però dato ragione alla SEM ritenendo inammissibile il ricorso. I supremi giudici federali hanno rimarcato come l’uomo sia potuto restare in Svizzera solo grazie a effetti sospensivi e come l’Art 8 della CEDU non possa tutelare un soggiorno in Svizzera inferiore ai 10 anni e senza particolari segnali di integrazione.
(Sentenza 2C_119/2019 del 4 febbraio 2019)
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