
L'assicuratore Allianz deve riesaminare la dinamica della morte di un subacqueo in Italia. La compagnia aveva rifiutato di qualificarla come incidente, erroneamente, secondo il Tribunale federale (TF). L'uomo partecipava con altre due persone all'esplorazione di un relitto situato a 98 metri di profondità. Per ragioni sconosciute, aveva trascorso solo pochi minuti sul fondo prima di risalire in sei minuti. I suoi compagni, che avevano rispettato le soste di decompressione, erano riemersi dopo due ore. Una volta in superficie, il subacqueo aveva chiamato i soccorsi prima di perdere conoscenza. Era deceduto nell'elicottero che lo trasportava in ospedale. La risalita troppo rapida aveva provocato lesioni ai polmoni con conseguente arresto cardiaco. La vittima era assicurata presso Allianz Suisse contro gli infortuni professionali e non professionali. Ritenendo che il decesso non fosse un incidente, la compagnia aveva rifiutato qualsiasi prestazione alla vedova del subacqueo. In una sentenza pubblicata oggi, il TF giunge a una conclusione diversa. L'autopsia ha rivelato gravi lesioni agli organi causate dalla risalita in pochi minuti. A questo titolo, la velocità, caratteristica dell'incidente, è ben presente. Il caso è quindi rinviato all'assicuratore, che deve verificare se siano soddisfatte le altre condizioni che comportano l'obbligo di prestazione. In particolare, se il pagamento debba essere ridotto o addirittura rifiutato perché l'impresa è da considerarsi temeraria. Quest'ultima è un'azione durante la quale una persona si espone consapevolmente a un rischio particolarmente elevato. Secondo la giurisprudenza del TF, un'immersione oltre i 40 metri di profondità risponde a questa definizione. (sentenza 8C_67/2025 del 20 gennaio 2026)

