
Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione la futura ordinanza sulla caccia, che entrerà in vigore qualora la nuova legge dovesse passare lo scoglio del voto popolare previsto il 27 settembre. L'obiettivo, spiega l'esecutivo, è "fare chiarezza sulle questioni di attuazione" prima dello scrutinio.
La nuova legge sulla caccia è stata approvata dal Parlamento lo scorso autunno. Contro di essa è stato lanciato un referendum lanciato da organizzazioni per la protezione della natura quali Pro Natura, WWF, BirdLife, Gruppo Lupo Svizzera e zooschweiz, secondo le quali questa riforma è un completo fallimento, che mina la protezione delle specie in pericolo invece di rafforzarla. La votazione, prevista inizialmente il 17 maggio, è stata rinviata a settembre a causa della pandemia dovuta al coronavirus.
In una nota, l'esecutivo ricorda come secondo la revisione della legge sulla caccia saranno due le specie protette i cui effettivi potranno essere regolati: lo stambecco e il lupo. A queste si aggiunge il cigno reale, in base a quanto approvato dal Parlamento nel 2016 adottando una specifica mozione.
La nuova ordinanza menziona unicamente queste tre specie. È dunque molto più restrittiva rispetto a quella in vigore: quest'ultima prevede che il Consiglio federale possa dichiarare regolabili tutte le specie protette. Non sarà così più possibile, se necessario, regolare specie protette come lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore.
Per il caso del lupo, l'esecutivo sottolinea come la legge rivista consente ai Cantoni di regolare "con lungimiranza" i branchi di lupi. Tale animale rimarrà in ogni caso una specie protetta e non potrà essere cacciato.
L'ordinanza precisa le condizioni per poterne regolare gli effettivi. I Cantoni devono ad esempio informare gli agricoltori sulle misure di protezione delle greggi. Gli abbattimenti dovranno inoltre essere basati sul principio di proporzionalità. Non è ammessa la regolazione di branchi che vivono lontani dagli insediamenti o dalle greggi.
La nuova ordinanza precisa anche altre disposizioni, come quella sullo stanziamento di fondi supplementari a favore degli ambienti naturali degli animali selvatici. L'ordinanza obbliga inoltre i Cantoni a documentare lo sviluppo di specie animali cacciabili rare a livello regionale
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