
La revoca dei permessi di dimora o domicilio dei genitori - e la loro conseguente espulsione - non legittima la revoca del permesso di domicilio dei figli. È quanto ha stabilito il Tribunale federale (TF), che lo scorso 7 agosto si è espresso sul ricorso di una famiglia kosovara espulsa dal territorio nazionale dopo che il padre aveva finito di scontare una condanna a 42 mesi di carcere per aver abusato sessualmente di una 14enne con la complicità di un'altra persona il 3 settembre 2008 a Estavayer-le-Lac.
Il 32enne, arrivato in Svizzera nel 1990, si era stabilito nel Canton Friborgo, aveva beneficiato di un permesso di dimora (B) e in seguito di un permesso di domicilio (C) e nel 2012 aveva sposato una compatriota - cui era stato rilasciato un permesso B per ricongiungimento famigliare - da cui aveva avuto un figlio, nato nel 2015 e a sua volta beneficiario di un permesso C. Nel 2013 l'uomo era stato condannato a 54 mesi di carcere principalmente per coazione e atti sessuali con fanciulli. La pena era stata ridotta su ricorso dal Tribunale cantonale friburghese a 28 mesi (14 dei quali sospesi) ma il Tribunale federale aveva ribaltato la decisione rinviando gli atti all'istanza inferiore. Il 18 gennaio 2016 Tribunale cantonale lo aveva infine condannato a 42 mesi di carcere.
Scontata la pena, il 12 luglio 2017 Servizio della popolazione friburghese aveva revocato il suo permesso di domicilio, quello del figlio e il permesso di dimora della moglie, intimando alla famiglia, a carico dell'assistenza sociale per 80'000 franchi, di lasciare la Svizzera. La decisione era stata confermata nel dicembre successivo dal Tribunale cantonale e, in ultima istanza, dal tribunale federale. La corte losannese ha ritenuto giustificata la revoca dei permessi dei genitori (quello della moglie dipendeva dal permesso rilasciato al marito) ma ha annullato la decisione concernente il figlio.
"La Corte cantonale ha ritenuto a torto che il Servizio della popolazione fosse legittimato a revocare il permesso di domicilio del figlio in quanto i suoi genitori erano costretti a lasciare il Paese - si legge nella sentenza - Tale decisione si giustifica solo in presenza di un motivo di revoca riconducibile al comportamento del beneficiario".
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