
È forse uno dei più intricati casi di matrimonio di comodo mai approdato sui banchi del Tribunale federale. I giudici di Mon Repos si sono infatti dovuti esprimere sull'allontanamento di una coppia (marito di 41 anni, moglie di 39) di origine turca e di due dei loro figli.
L'uomo aveva vissuto con la prima moglie in Turchia fino al 2002, anno in cui aveva divorziato. Durante il matrimonio aveva condotto una relazione extraconiugale con la sorella della consorte (la 39enne), da cui aveva avuto un primo figlio. Nel novembre dello stesso anno l'uomo si era recato in Svizzera, dove aveva sposato una cittadina turca beneficiaria di un regolare permesso di domicilio. Grazie a questo matrimonio aveva ottenuto dapprima un permesso di dimora e, nel giugno 2008, un permesso di domicilio. Pochi mesi prima, tuttavia, i due avevano divorziato.
A questo punto la vicenda si complica: nel 2003 la cognata-amante dell'uomo si era a sua volta recata in Svizzera, dove aveva sposato... l'ex marito della nuova compagna del 41enne, ottenendo un permesso di domicilio in virtù di questa unione. Nel 2009 la coppia si era separata. Poco tempo dopo il cittadino turco e la cognata-amante erano tornati insieme. Nel 2009 e nel 2012 la coppia aveva avuto rispettivamente il secondo e il terzo figlio e si era infine sposata nel febbraio del 2013.
Il 22 febbraio 2016 l'Ufficio della migrazione della città di Thun aveva revocato il permesso di domicilio dei coniugi e dei due figli più grandi in quanto aveva ritenuto che essi fossero stati ottenuti grazie a delle unioni di comodo, tacendo fatti essenziali durante la procedura d’autorizzazione. Sono inoltre stati ravvisati gli estremi di inganno nei confronti dell'autorità. La decisione era stata confermata in appello sia dal Consiglio di Stato sia, il 19 aprile 2017, dal Tribunale amministrativo cantonale.
La famiglia si era quindi rivolta al Tribunale federale con un ricorso datato 29 maggio 2017 ma i giudici di Mon Repos hanno confermato la decisione delle autorità bernesi. L'espulsione dei quattro è stata confermata in quanto i rispettivi matrimoni dei due genitori, contratti poco dopo l'entrata in Svizzera, sono stati ritenuti palesemente fittizi. Il 41enne e la 39enne, hanno spiegato i giudici losannesi, non avrebbero mai potuto ottnere un permesso di domicilio se si fossero sposati già nel 2002. Per questo entrambi hanno sposato dei cittadini turchi in possesso di un regolare permesso.
L'interesse pubblico, hanno concluso i giudici losannesi, prevale sull'interesse privato dei quattro ricorrenti di restare in Svizzera. La misura decisa dall'Ufficio della migrazione è stata infine ritenuta proporzionale e il ricorso è stato respinto nella sua interezza.
A carico dei due genitori sono inoltre state poste le spese giudiziarie pari a 1'000 franchi.
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