
La frattura della tibia di un calciatore provocata da un avversario non può essere punita penalmente se non vi è una colpa grave. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un attaccate di quarta lega contro il portiere che gli aveva provocato la frattura.
L'incidente è avvenuto nel maggio 2016 durante una partita tra due squadre sangallesi. Il portiere ha colpito l'attaccante con la gamba tesa mentre andava in porta causandogli la frattura della tibia. Il giudice unico del tribunale distrettuale di Wil ha ritenuto il portiere colpevole di lesioni colpose semplici, mentre in appello il Tribunale cantonale di San Gallo lo ha assolto sulla base delle testimonianze dei due allenatori e dell'arbitro. La corte aveva sottolineato che la versione della vittima risultava poco credibile perché non priva di contraddizioni ed esagerazioni.
Il Tribunale federale ha confermato ora l'assoluzione. Per i giudici federali l'infortunio è una conseguenza del rischio insito negli sport di squadra che prevedono contatto fisico. Un giocatore accetta questo rischio e solo una grave colpa grave può giustificare una sanzione penale.
Secondo Mon Repos, il tribunale cantonale ha giustamente escluso il reato di lesione colposa visto che il portiere, secondo le testimonianze, ha portato i piedi avanti prima di colpire l'altro giocatore. L'arbitro lo ha punito con un ammonimento, ma non ha considerato il suo comportamento come aggressivo o intenzionale.
(Sentenza 6B_1060/2019 del 15 gennaio 2020)
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