
L’AC Bellinzona guadagna ancora tempo. Infatti è stato revocato momentaneamente il fallimento della società, questo in quanto è stato ravvisato un vizio di forma sul quale gli avvocati Paparelli e Stauffer avevano basato il loro ricorso. In sostanza viene a cadere l’articolo 725 cpv2 del Codice delle Obbligazioni e quindi il tutto torna al Pretore che dovrà incaricare qualcuno di redigere un bilancio intermedio con i valori di alienazione, ma che tenga conto anche del parco giocatori. Nella pratica non cambia di molto la situazione del Bellinzona. Alla fine dei conti mancano sempre i soldi per soddisfare i creditori, i quali possono continuare con le loro cause, ma questa nuova fase permette al presidente Giulini di portare avanti le presunte trattative con gli investitori che, stando alle sue reiterate dichiarazioni, sarebbero interessati alle sorti dell’ACB. Il comunicato degli avvocati Stauffer e Paparelli"L’AC Bellinzona SA comunica che, con decisione 14 maggio 2013 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, il reclamo presentato in data 24 aprile 2013 è stato accolto"."Il Tribunale d’appello ha in particolare rilevato il mancato rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 725 cpv. 2 CO, segnatamente l’inesistenza di un bilancio intermedio che contemplasse gli attivi al valore di alienazione. Alla luce di tale circostanza, la dichiarazione di fallimento è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Pretura del Distretto di Bellinzona per un nuovo giudizio; in particolare è stato chiesto che la Pretura di Bellinzona provveda a far allestire il bilancio intermedio al valore di alienazione e quindi, in seguito, a riconvocare le parti per un’ulteriore udienza"."AC Bellinzona SA prende atto con soddisfazione di questa decisione; essa conferma la fondatezza dei motivi invocati in occasione dell’udienza di fallimento del 18 aprile 2013. Confida pertanto di poter fornire – nelle sedi opportune – quelle informazioni e quelle risultanze da cui constatare l’inesistenza delle premesse necessarie ad un fallimento".L'articolo 725 cpv 2 del Codice delle Obbligazioni "Se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato.Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società".
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

