
Considerata la situazione finanziaria pubblica delicata e preoccupante che si prospetta per il medio termine. Ritenuto che il Cantone necessità di un impegno completo per una politica finanziaria chiara e volta al risanamento del bilancio e l’equilibrio finanziario. Visto che senza politiche mirate di carattere economico per migliorare l’economia e quindi il gettito fiscale, difficilmente l’equilibrio finanziario potrà essere raggiunto solo con tagli di spesa o aumento di imposte e tasse. Siccome è necessario il massimo sforzo da parte di tutti sia in materia finanziaria che in materia economica. Considerato che le misure di politica finanziaria potrebbero essere in chiaro contrasto con le misure di politica economica e viceversa, e ritenuto che si debba ristabilire un sano dibattito e un razionale confronto tra le due materie. Tenuto conto che l’accorpamento dei dipartimenti, con relative Divisioni (riforma del Lago d’Orta) è rimasto immutato da 20 anni e considerato che la realtà di oggi richiama una nuova suddivisione delle competenze, dell’unità di materia, di sinergie, di minimizzazione di conflitti di interesse, di miglior riparto di potere. Per permettere al Governo e al Parlamento di diventare più efficienti ed efficaci nell’affrontare l’emergenza finanziaria e l’urgenza del rilancio economico Considerato il vantaggio e la trasparenza dal fatto che due diversi ministri e due diversi partiti si occuperebbero di due materie importantissime in modo complementare ma autonomo. In virtù della legge qui riportata, segnatamente all’ art. 2, propongo che Il Governo proceda con una separazione di responsabilità politica e operativa rispetto alla situazione attuale per ciò che riguarda la gestione delle finanze e dell’economia. Parimenti invito il Governo a verificare e a chinarsi su altri possibili nuovi accorpamenti di settori dipartimentali che possano giustificare una migliore prestazione di servizio pubblico e migliorare l’efficacia e l’efficienza verso cittadini e aziende Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti1[1] (del 25 giugno 1928) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Art. 1 Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Stato sono determinate dalla Costituzione e dalle leggi. Art. 2 1Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale. 2Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome.2[2] Art. 3 Il Consiglio di Stato emana il regolamento per le sue sedute per la ripartizione del lavoro tra i suoi diversi Dipartimenti e per la sua Cancelleria.
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