
Presso il cantiere Cassa pensioni per il personale del comune di Chiasso, in via S.Gottardo, lo scorso mese d’agosto si è pervenuti all’ennesima costatazione di infrazione della LCPupp in relazione all’esecuzione di opere da pittore e ciò nonostante il bando di concorso allestito dall’ufficio tecnico comunale di Chiasso esplicitasse in maniera chiara il divieto di subappalto.
I fatti: l’UTC di Chiasso attribuisce l’appalto alla ditta Colortime SA, la quale subappalta il lavoro, sembra su precisa segnalazione della ditta Suncolor SA (fornitrice del materiale a prezzi particolarmente vantaggiosi), alla ditta italiana EL ABD ATTIA di Milano (che occupa lavoratori egiziani) che lo esegue. L’esecuzione viene poi interrotta dall’intervento degli ispettori AIC con il supporto del comune di Chiasso.La questione viene però posta all’attenzione del CdS in quanto la dinamica dei fatti, in linea di principio, sembrerebbe escludere una responsabilità della ditta fornitrice del materiale, anche se i contorni della vicenda lasciano trasparire un modo di operare poco chiaro che a mio avviso deve essere approfondito poiché è plausibile ritenere che non si tratti di un caso isolato.
Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:
• Se è al corrente della vicenda, e se si quali approfondimenti ha ritenuto di operare
• Quali sanzioni sono state prese nei confronti della ditta che ha palesemente violato le normative della LCPubb e del contratto d’appalto
• Di quali sanzioni è eventualmente passibile la ditta fornitrice del materiale che ha operato in modo da favorire l’aggiramento della LCPubb applicando prezzi particolarmente favorevoli a condizione di effettuare il lavoro per il tramite di una ditta proveniente dall’estero
• Di quali mezzi il legislatore dispone o si dovrebbe dotare, per impedire simili pratiche di sottocosto che presuppongono esecuzioni del lavoro discutibili e che possono favorire situazioni di caporalato
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

